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contro le streghe 5

gli uomini cogli enti sovrumani tranne che nei tempi eroici,1 che gli scopi per i quali fra’ nostri antichi si esercitavano le arti occulte o si invocava l’opera dei maghi, — in generale, predizione del futuro od ajuto in faccende d’amore — erano ben diversi da quelli per i quali le streghe volavano colla tregenda e si davano anima e corpo al “diavolo,„ che in nessun autore — per quanto io mi sappia — si legge qualche cosa che si avvicini alle sudicie, sinistre orgie e nefandezze tra uomini e spiriti, quali sono quelle che si narrano dei convegni delle streghe, e che la stregheria domanda come conditio sine qua non la preesistenza del cristianesimo. E quindi si spiega perchè le leggi romane anteriori all'epoca cristiana non si curassero della magia e de’ suoi adepti se non in quanto per opera loro taluno venisse danneggiato nella roba o nella vita,2 dovecchè quelle posteriori hanno un carattere essenzialmente diverso. 3 — Non isfuggirà per il resto, chi

  1. Præsentes namque ante domos invisere castas
    Heroum et sese mortali ostendere cœtu
    Cœlicole, nondum spreta pietate, solebant.

    Sed postquam tellus scellere est imbuta nefando
    Iustitiamque omnes cupida de mente fugarunt,

    lustificam nobis mentem avertere deorum.
    Quare nec tales dignantur visere coetus,
    Nec se contingi patiuntur lumine claro.

    Catulli Epith. P. et Th. 385.


    La leggenda di Numa e simili, per molti rispetti, vanno relegate a’ tempi eroici.

  2. “In XII tabulis cavetur ne quis alienos fructus excantassit.„ (Sen. Nat. quæst. L. IV. 7). “Eadem lege [Cornelia, già Sempronia, de venificiis, portata da L. Corn. Silla, dittatore], et venefici capite damnantur, qui artibus odiosis, tam venenis quam susurris magicis, homines occiderint vel mala medicamenta vendiderint. (Inst. IV. 18. 5).„
  3. Su ciò vale la pena di consultare tutto il tit. 18 L. IX del Cod. Giustinianeo del quale riferisco alcune fra le più caratteristiche leggi. L. 3. Nullus aruspex ad limen alterius accedat;... hujusmodi hominum amicitia (quamvis vetus) repellatur: concremando illo aruspice qui ad domum alienam accesserit, et illo in insulam deportando, post ademptionem bonorum, qui eum advocaverit, suasionibus vel præmiis. Accusatorem.... non