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giammai i moderni restauri, poiché essendo questi una industria dei moderni Artefici, non vogliamo che ne risentano aggravio.

16. Per le estrazioni da Noi permesse alle Dogane di confine delle Provincie, gli Stimatori Doganali continueranno le stime collo stesso metodo prescritto agli Assessori della Pittura e della Scultura.

17. I Marmi scolpiti da Autori non viventi, appartenenti al decadimento ed al risorgimento della Scultura, dovranno essere soggetti alle medesimi Leggi che le Antichità, e quante volte abbiano qualche singolar merito per la storia delle Arti, dovranno prendersi in pari considerazione, che le cose antiche.

18. Vogliamo ancora che oltre le antiche Sculture s’intendano compresi nella presente Legge i Massi ragguardevoli dei Marmi di pregio, quando specialmente si distinguessero per la Mole, o presentassero un antico lavoro.

19. Gli Oggetti contemplati nei precedenti Articoli 17. e 18. saranno gravati del medesimo Dazio dei Monumenti antichi nel caso di permessa estrazione.

20. Non dovendosi poi trascurare le Pitture e i Mosaici antichi, ordiniamo, che i Quadri di Scuole Classiche, le Tavole, le Tele ed i Mosaici, che possono illustrare il decadimento, il risorgimento, e la Storia delle Arti, siano sottoposti alle medesime discipline ed allo stesso Dazio che le Sculture antiche.

21. Quantunque ad incoraggire le Belle Arti si osservi costantemente che ogni Artefice possa liberamente far trasportare fuori dello Stato le sue Opere senza Dazio alcuno; pure volendo Noi, che non si confondano le Opere moderne con le antiche sottoposte a Dazio di estrazione, comandiamo che ancor esse siano assoggettate alla Visita del Commissario delle Antichità e degli Assessori rispettivi della Scultura e della Pittura, e munite non meno della Nostra licenza, sotto pena della perdita delle divisate Opere.

22. Gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, o per Erudizione saranno introdotti dall’Estero nei Domini Pontificj, e dalle Provincie dello Stato Ecclesiastico nell’alma Città di Roma senza pagamento alcuno di Dazio, fermi peraltro nel rimanente i Regolamenti Doganali per la verificazione e movimento di questi medesimi Oggetti.

23. Tutto quello che sarà stato giudicato di sommo riguardo sia per l’Arte, sia per l’Erudizione, dalla Commissione di Belle Arti in Roma o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie nelle ispezioni eseguite per domandata estra-