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9. Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare generalmente presso qualunque Proprietario e Possessore gli Oggetti di Antichità, e ritrovandone di singolare e famoso pregio per l’Arte o per l’Erudizione, dovranno di essi dare a Noi una speciale descrizione ad effetto di vincolare i Proprietarj e Possessori suddetti a non poter disporre di tali Oggetti, che nell’Interno dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per averne ragione di acquisto per conto del Governo, e rimanendo innoltre sempre obligati nel caso di alienazione tanto il Venditore che il Compratore, a denunciare l’atto dell’alienazione stessa, sotto pena della perdita degli Oggetti per qualunque mancanza.

10. Tutte le volte che crederemo opportuno, ci riserbiamo, di destinare delle Persone di Nostra particolare fiducia per verificare, se si conservino presso i Possessori gli Oggetti assegnati, o se siane stato fatto uso. a norma della presente Legge.

11. Sarà permessa la vendita ed il commercio degli Oggetti di Antichità e d’Arte, non contemplati nell’Art. 7., liberamente se seguirà entro quest’alma Città di Roma.

12. Qualunque Articolo e Oggetto di Belle Arti, che voglia, estrarsi dalle Provincie dello Stato per l’Estero, o da quest’alma Città di Roma per le Provincie o per l’Estero, sarà sottomesso alle più rigorose ispezioni, riserbata solamente a Noi la facoltà di permetterne la relativa estrazione, e annullando conseguentemente per espresso comando di Sua Santità ogni ordinazione, abuso, e consuetudine in contrario.

13. La Nostra Commissione in Roma e le Commissioni ausiliarie nelle Provincie saranno da Noi incaricate di visitare gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, e per Erudizione, de’ quali si richiegga l’estrazione.

          Dopo che le Commissioni avranno separatamente esaminati questi Oggetti, si uniranno, ed a voti segreti consultivamente delibereranno sul merito degli Oggetti stessi.

14. Se i medesimi non si riconosceranno necessari o di sommo riguardo per il Governo, ne sarà permessa l’esportazione all’Estero, mediante pagamento di Dazio del 20. per Cento.

15. Gli Assessori della Scultura e della Pittura sotto la Nostra dipendenza e del Commissario delle Antichità continueranno in Roma a fare le stime degli Oggetti d’Arte da estrarsi all’Estero, per regolare il pagamento del Dazio stabilito, avvertendo, come per lo passato, di non comprendere