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stificare di averla pienamente saldata. Se invece di riportarla esibiscono il documento della permuta, allora i panni debbono essere consegnati ai nuovi Balii con inventario da rendersi ostensibile anche al Luogo Pio, meno il caso che il Parroco facesse fede di averlo veduto Egli stesso. I panni debbono esser riportati anco in caso di morte della Creatura, aggiungendovi la restituzione del piombo ove era scolpito il numero della partita che la distingueva.

VI. Venendo a morte alcuno di questi Allievi, di qualunque età, o fortuna si ritrovino, senza Eredi, e senza disporre dei loro Averi, è sempre immediato Erede questo Spedale come legittimo Padre, secondo quanto è stato praticato fino dai più remoti tempi, e sanzionato quindi col Sovrano Rescritto de’ 5 Giugno 1829.

VII. Tutti quei Tenutari che avendo ricevuto un Gettatello lattante, lo avranno continuamente ritenuto presso di sè