![]() |
Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. | ![]() |
18 |
fede di Nascita, di buoni Costumi, e di Stato libero; che abbia se è figlio di famiglia, il consenso dei suoi Maggiori; sia buon Colono a Podere, o abile Mestierante capace di sostenere con decoro gli oneri matrimoniali; e qualora fosse vedovo, deve esibire l’Attestato di morte dell’ultima moglie unitamente a quello della preventiva dazione dell’Anello.
Tutti questi schiarimenti compilati in iscritto dai respettivi Parrochi secondo i diversi Popoli, e Diogesi nelle quali l’ussorando avrà dimorato, dovranno essere presentati, e riconosciuti dallo Spedale prima di concludere gli Sponsali; altrimenti contratti questi senza il di Lui consenso saranno riguardati come arbitrari, e per nulli.
La Scritta Matrimoniale deve essere stipulata sempre nello Spedale medesimo alla presenza dei Ministri a ciò destinati, e chi per qualsivoglia ragione praticasse una via diversa incorrerebbe nella perdita della Dote.