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simo un Atto nelle forme prescritte dagli ordini veglianti.

E poichè quanto alle adozioni non possono effettuarsi senza il Sovrano Rescritto, sarà indispensabile che il richiedente ne faccia Supplica al R. Governo per ottenere la grazia, e procedere in seguito alla confezione dell’opportuno Atto Legale.


dei matrimoni.

Tutte le figlie di questo Spedale tanto esistenti alla Campagna che in Casa sono libere da maritarsi, ed il Luogo Pio per favorire, e coadiuvare il loro collocamento elargisce in tale occasione a ciascuna di esse un dotale Sussidio di Scudi Quaranta, purchè non lo abbiano per mala vita, ed insubordinata condotta demeritato, e sieno stabilite dentro l’età di anni trentacinque.

Quegli pertanto che ne desidera qualcuna in Sposa bisogna che produca la