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bia mezzi da mantenerla convenientemente. Se poi fosse domandata una femmina adulta al di là degli anni dodici, occorre che in detto Attestato si aggiunga se nella Casa dove deve andare vi sia comodo di farla dormire separata dai Maschi, ed in quale Arte, o Esercizio debba impiegarsi, non permettendosi mai che fanciulle di simile età vengano occupate a fare le guardiane di Armenti. Si deduce anzi a pubblica notizia che a forma di Ordini Governativi emanati nel dì 2 Gennaio 1832 non sarà mai consegnata veruna di queste Ragazze fuorchè alla Richiedente in persona la quale ne viene inscritta su questi Registri come Tenutaria, e qualora la medesima fosse impedita di portarsi a Firenze da sè stessa, chiunque altri, o Marito, o Congiunto si presentasse in di Lei vece a ricevere la Fanciulla, procurerà di far notare dal Parroco nell’analogo Attestato una simile impotenza, giustificando per questo mezzo la sua sostituzione.