Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/20

8
o inteligenza nel Conseglio della detta Valle eleggere uno di quelli sei per Antiano della detta Valle per la detta Magnifica Comunità d’Alzano. Et che il tale Antiano eletto, o da esser eletto nella detta Valle non possa, ne deve in modo alcuno movere, ne suscitare lite alcuna, ne causa, ne contraversia alcuna di qual si voglia sorte, ne consentire, che sia mossa per li altri Antiani della Valle, ne fare, ne consentire, che sia fatta spesa alcuna al detto Comune, ne eleggere Nodaro, o Tesoriero della detta Valle, o Ambasciatori, Noncij, Sindici, o Procuratori per la detta Valle, ne proseguir lite causa o controversa alcuna, la quale per il suo precessore non fosse già stata cominciata, senza special licenza degli Huomini del Conseglio di detto Comune, o della maggior parte di essi. Salvo sempre, & eccettuando, che senza la detta licenza il detto Antiano possa, anzi sia obligato con ogni suo studio, celerità, & potere, & diligenza procurare, che le lettere, & mandati tanto del detto Serenissimo Ducal Dominio Nostro di Venetia, A quanto degl’Illustrissimi Signori Rettori di Bergamo i quali saranno per l’avvenire, che siano eslequiti con ogni suo puotere, & sapere, & il detto Antiano sia tenuto giurare nel Conseglio di detto Comune inanzi, che si intrometta nel detto officio, che egli riferirà, & così è obligato riferire nel Conseglio di detto Comune, ciò che si trattarà nel Conseglio della detta Valle cerca tali liti, cause, o contraversie, mossi, o per doversi movere, o cerca l’elettione del Nodaro, o Tesoriero, o degli Ambasciatori Procuratori, Sindici, & Nontij, o altre simile persone della detta Valle, o cerca qualsivoglia altra spesa inanzi che si dia principio ad alcuna lite, o liti, o si facino spese, o si facino elettioni de simili persone, eccetto in quelle cose, che concernono l’osservanza, o essequtioni delle lettere, o Mandati della detta Serenissima Signoria Nostra di Venetia, o degl’Illustrissimi Signori Rettori di Bergamo, mà si essequischino con quella celerità, che maggior sia possibile, & se il detto Antiano contrafarà sia ipso jure, & facto privato del detto officio, & da ogni altro officio, & beneficio del detto Comune per anni dieci continui prossimi sussequenti, ne possa in alcun modo esser dispensato, ne abilitato, ne farli gratia alcuna delle predette cose. Et di più sia tenuto a tutti i danni, spese, & interessi del detto Comune, & in quel caso possino gli Huomini del Conseglio di detto Comune, o la maggior parte di essi eleggere in quella Squadra un’altro Huomo da bene, di bona fama, & reputatone in suo luoco, il quale sia, & s’intendi di essere in luoco del già Antiano contrafaciente, il quale possa, & debba suplire in cambio del suo Precessore, & adempire tutte quelle cose, che per il detto passato Antiano privato come di sopra erano restati di compire nel Conseglio della detta Valle, & per tutto quel tempo, che il detto suo Precessore privato come di sopra restava di compire il tuo officio. Il quale surrogato, come di sopra, soggiaccia alle pene, & conditioni di sopra, & habbia quella libertà, che il detto Contrafaciente per inanzi haveva, & tutte queste cose senza

alcu-