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& siano tenuti detti Consiglieri, avanti che s’intromettino nel loro officio, di giurare ad Sacra Dei Evangelia in mano del Nodaro, o Scrittore di detto Comune, che poste da banda ogni odio, amore, preghiere, Prezzo, ò favore d’esercitar l’officio loro giustamente, & fedelmente per sua saputa: & possanza. Et non possa alcuno esser eletto Consigliero, ne balottato, se prima non haverà compito l’età de venticinque anni, della quale età, se ne debba fare piena fede, & havere piena notitia, inanzi, che si balottino, se però de quella età, apertissimamente per altra via ne consti, altramente tal elettione, & balottatione sia ipso jure nulla, & come non fatta.
Agiunta, & se per caso, che li huomini del Conseglio, che faranno al numero de vintiquattro, ò la maggior parte di essi, non si accordassero à fare, o deliberare sopra qualche cosa, o partito per il detto Comune talmente, che fusse disparere, o discordanza trà essi Consiglieri. Che in quel caso possino, & debbino chiamare quelli fedeci Huomini, i quali cogli altri furno eletti per Consiglieri, & i quali cadettero come di sopra; i quali siano, & s’intendino essere per Agionta del detto Conseglio, & tutto quello, che per loro, & per quelli XXIV. Conseglieri concordevolmente, o deili quattro parti degl’istessi Conseglieri, & Agionta, dalli trè, sarà ordinato, & deliberato, vagli, & tenghi, & sia precisamente osservato, remota ogni eccettione, & cavillatione, come se fosse stato concordevolmente, & unitamente fatto dagli Huomini di tutto l’Arengo. Sono però tenuti quelli fedeci dell’Agionta, giurare nelle mani del Nodaro del detto Comune nel Conseglio del detto Comune inanzi che vadino ad alcuna balottatione, come di sopra si è detto, esser obligati i Conseglieri del detto Comune. Non possino i Conseglieri del Conseglio, o Aggionta, partirsi dal detto Conseglio senza giusta, & ragionevol causa, o necessità da esser dichiarata per gli Huomini del detto Conseglio, overo senza espressa loro licenza, se prima non sarà stato deliberato del sì, ò del nò sopra il negotio, che sarà stato proposto di trattare sotto pena de soldi dieci imperiali per ogni uno, & ogni volta da esserli irremisibilmente tolti, & da esser applicati al detto Comune, accichè le proposte degli Huomini del detto Conseglio non restino più senza speditione, con scandalo, danno, & pericolo degli Huomini del detto Comune.
Non sia lecito ad alcuno eletto Consegliere del detto Comune doppo, che haverà accettato quell’officio, rinuntiarlo, se prima non paga per la pena soldi vinti imperiali al detto Comune, & di più resti ipso jure privato de ogni officio, & beneficio del detto Comune per doi anni immediatamente seguenti.



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