Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/6

Della Commission di causa al Consiglio de Savii.     cap. 12.
Dell'allegar suspettto il Vicario.     cap. 13.
Delle Accuse, e Manifesti, in quanto devono esser condannati.     cap. 14.
Di quelli, che divedano li Pegni in quanto debbano esser condannati.     cap. 15.
Di quelli, che nell'Ufficio proferiranno parole sporche, e dishoneste, & come debbano esser puniti.     cap. 16.
Del Salario, che si ha da pagar al Vicario.     cap. 17.
Che li Nodari, esercitano il loro Ufficio personalmente.     cap. 18.
Dell'Ufficio del Nodaro, deputato al Civile.     cap. 19.
Delle Mercede del detto Nodaro.     cap. 20.
Dell'Ufficio del Nodaro al quasi Malefficio deputato.     cap. 21.
Della Remissione delle Accuse.     cap. 22.
Della Mercede, del detto Nodaro.     cap. 23.
Che li Nodari non possino haver altro di più della Mercede, che gli è tassata.     cap. 24.
In qual modo si debbino divider li danari, che si riscuoteranno delle Condanne, Accuse, e Scritture.     cap. 25.
Del Sindico, che si hà da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.     cap. 26.
Dell'Ufficio del Sindico.     cap. 27.
Del Memoriale qual hà da tener il Sindico.     cap. 28.
Del Salario del Sindico.     cap. 29.
Dell'Essattore, che si hà da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.     cap. 30.
Dell'Ufficio dell'Essattore.     cap. 31.
Del Salario dell'Essattor, e da qual tempo debbi haverlo.     cap. 32.
Dell'Elettione d'un Deputato à dar li conti alli Communi della Valle.     cap. 33.
Dell'Ufficio del Deputato alla detta facitura de Conti.     cap. 34.
Delli quattro Ufficiali, che si hanno da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.     cap. 35.
Che gl'Ufficiali siano tenuti osservar l'infrascritte cose nel loro Ufficio.     cap. 36.
Che gl'Ufficiali debbino continuamente habitar nella Valle.     cap. 37.
Che li Ufficiali esercitano personalmente.     cap. 38.
Che li Ufficiali debbino tenir una filza di tutte le loro Commissioni.     cap. 39.
Frà quanto tempo gl'Ufficiali debbano far le sue relationi.     cap. 40.
Della Mercede dell'Ufficiali.     cap. 41.
Frà quanto tempo habbino da presentar li Pegni.     cap. 42.
Che non facino Essecutione fuori delli suoi Colonelli.     cap. 43.