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associati la continuazione dell’opera, senza obbligarli all’acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.»
Da alcune parole di questa seconda parte dell’articolo, Ella crede che si possa cavare una conseguenza, intorno alla quale m’importa di presentarle le mie osservazioni. Trascrivo anche qui il passo intero, per non correr risico d’alterare o d’indebolire involontariamente i suoi argomenti, dandone un sunto con parole mie.
«A tante considerazioni che invincibilmente concorrono a rimuovere un così strano concetto» (cioè quello de’ miei difensori intorno al senso del primo paragrafo) un’altra se ne aggiunge e poderosissima.
«Siccome di sopra il lettore ha veduto, l’articolo 14 dividesi in due paragrafi: il primo stabilisce la massima generale intorno alle opere già stampate, e dice quando la loro riproduzione è permessa. Il secondo si riferisce alle opere composte di più volumi, ed al caso in cui uno o parecchi di questi volumi si fossero già pubblicati prima, ed altri fossero per stamparsi dopo la pubblicazione della legge. Or bene, che mai dispone per questa ipotesi il legislatore? La riproduzione, dice, di quest’ultima parte, cioè dei volumi non ancora pubblicati, non sarà permessa che col consenso dell’autore... Dunque la riproduzione della prima parte (cioè dei già pubblicati volumi) sarà permessa. Di qui si vede quanta cura abbia messo il legislatore nel non dare alle sue disposizioni una forza retroattiva. E se tale fu la sua mente nel secondo paragrafo del«l’articolo 14, paragrafo in cui pur nondimeno trattavasi di opere pubblicate in parte ed in parte no, chi oserà asserire ch’ei volle invece fare retroattiva la legge del primo paragrafo dell’articolo stesso, in cui trattavasi d’Opere già interamente pubblicate? Come mai e perchè tanta contraddizione in un solo e medesimo articolo?»
Le parole: di questa ultima parte, erano necessarie al legislatore, per far intendere cosa volesse non permettere; erano la materia medesima del divieto. Se, dopo aver detto: «Qualora però si fosse pubblicata parte di un’opera prima che la presente Convenzione fosse posta in esecuzione, e parte dopo, la riproduzione...» fosse saltato a dire: non sarà permessa, si sarebbe dovuto domandargli di qual riproduzione intendesse parlare. Non mi pare dunque che si possa qui supporre l’intento di mettere in opposizione quest’ultima parte con quella de volumi già pubblicati; la quale non cadeva punto in questione, e non è nominata, che come un antecedente necessario all’esposizione del caso a cui la legge voleva provvedere.
Ma una ragione, oso dire, ancor più perentoria, per non credere che, con quelle parole, il legislatore abbia voluto riconoscere indirettamente che la riproduzione della prima parte sarà permessa, è il non potersi supporre che un legislatore pensi; nè a dare un permesso, nè a riconoscere un diritto, di cui nessuno saprebbe cosa fare.
E, per verità, nel caso di cui si tratta, cosa potrebbe fare un editore del diritto di ristampare un pezzo d’un’opera che si vendesse intera, per conto dell’autore? A chi potrebbe sperar di vendere quel rottame? Se, per fare una strana ipotesi, Ella volesse permettere a un editore di ristampare i due primi volumi del Dizionario della Economia politica e del Commercio, cioè fino alla lettera M, e fermi lì; è certo che quest’editore, per quanto fosse persuaso da sè, o avvertito dall’opinione delle persone colte, dell’importanza dell’opera, non vorrebbe profittare d’un tal permesso. Sarebbe bensì molto contento se credesse di poter trovare una ragione di fare a Lei una facile e fortunata concorrenza, ristampando l’Opera intera, e vendendola a un prezzo minore.