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notizie storiche sull’adelchi. | 11 |
USANZE CARATTERISTICHE, ALLE QUALI SI ALLUDE NELLA TRAGEDIA.
Atto i, Scena ii, Verso 149. — Il segno dell’elezione de’ re longobardi era di mettere loro in mano un’asta1.
Scena iii, Verso 212. — Alle giovani longobarde si tagliavano i capelli, quando andavano in marito: le nubili sono dette nelle leggi: figlie in capelli2. Il Muratori dice, senza però addurne prove, ch’erano anche chiamate intonse; e vuole che di qui sia venuta la voce tosa, che vive ancora in qualche dialetto di Lombardia3.
Scena v, Verso 335. — Tutti i Longobardi in caso di portar l’armi, e che possedevano un cavallo, eran tenuti a marciare; il Giudice poteva dispensarne un piccolissimo numero4.
Atto iii, Scena i, Verso 78. — Ne’ costumi germanici, il dipendere personalmente da’ principali era, già ai tempi di Tacito, una distinzione ambita5. Questa dipendenza, nel medio evo, comprendeva il servizio domestico e il militare; ed era un misto di sudditanza onorevole, e di devozione affettuosa. Quelli che esercitavano questa condizione erano dai Longobardi chiamati Gasindi: ne’ secoli posteriori invalse il titolo domicellus; e di qui il donzello, che è rimasto nella parte storica della lingua. Questa condizione, diversa affatto dalla servile, si trova ugualmente ne’ secoli eroici; ed è una delle non poche somiglianze che hanno quei tempi con quelli che Vico chiamò della barbarie seconda. Patroclo, ancor giovinetto, dopo aver ucciso, in una rissa, il figlio d’Anfidamante, è mandato da suo padre in rifugio in casa del cavalier Peleo, il quale lo alleva, e lo mette al servizio d’Achille, suo figlio6.
Scena iv, Verso 212. — L’omaggio si prestava dai Franchi in ginocchio, e mettendo le mani in quelle del nuovo signore7.
- ↑ Cui (Hildeprando) dum contum, uti moris est, traderent. Paul. Diac., l. 6, c. 55.
- ↑ Si quis Langobardus, si vivente, suas filias nuptui tradiderit, et alias filias in capillo in casa reliquerit... Liutprandi Leg., l. 1, 2.
- ↑ V. la nota al passo citato, Rer. It., t. I, p. II, pag. 51.
- ↑ De omnibus Judicibus, quomodo in exercitu ambulandi causa necessitas fuerit, non mittant alios homines, nisi tantummodo qui unum caballum habeant, idest homines quinque, etc. Liutpr. Leg., lib. 6, 29.
- ↑ Insignis nobilitas, aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis assignant: caeteris robustioribus, ac jampridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici. Tacit., German., 13.
- ↑ Homer., Il., l. 23, v. 90.
- ↑ Tassilo dux Bajoariorum.... more francico, in manus regis, in vassaticum, manibus suis, semetipsum commendavit. Eginh., Annal.; Rer. Fr., t. V, pag. 198.