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notizie storiche sull’adelchi. 11


USANZE CARATTERISTICHE, ALLE QUALI SI ALLUDE NELLA TRAGEDIA.

Atto i, Scena ii, Verso 149. — Il segno dell’elezione de’ re longobardi era di mettere loro in mano un’asta1.

Scena iii, Verso 212. — Alle giovani longobarde si tagliavano i capelli, quando andavano in marito: le nubili sono dette nelle leggi: figlie in capelli2. Il Muratori dice, senza però addurne prove, ch’erano anche chiamate intonse; e vuole che di qui sia venuta la voce tosa, che vive ancora in qualche dialetto di Lombardia3.

Scena v, Verso 335. — Tutti i Longobardi in caso di portar l’armi, e che possedevano un cavallo, eran tenuti a marciare; il Giudice poteva dispensarne un piccolissimo numero4.

Atto iii, Scena i, Verso 78. — Ne’ costumi germanici, il dipendere personalmente da’ principali era, già ai tempi di Tacito, una distinzione ambita5. Questa dipendenza, nel medio evo, comprendeva il servizio domestico e il militare; ed era un misto di sudditanza onorevole, e di devozione affettuosa. Quelli che esercitavano questa condizione erano dai Longobardi chiamati Gasindi: ne’ secoli posteriori invalse il titolo domicellus; e di qui il donzello, che è rimasto nella parte storica della lingua. Questa condizione, diversa affatto dalla servile, si trova ugualmente ne’ secoli eroici; ed è una delle non poche somiglianze che hanno quei tempi con quelli che Vico chiamò della barbarie seconda. Patroclo, ancor giovinetto, dopo aver ucciso, in una rissa, il figlio d’Anfidamante, è mandato da suo padre in rifugio in casa del cavalier Peleo, il quale lo alleva, e lo mette al servizio d’Achille, suo figlio6.

Scena iv, Verso 212. — L’omaggio si prestava dai Franchi in ginocchio, e mettendo le mani in quelle del nuovo signore7.

  1. Cui (Hildeprando) dum contum, uti moris est, traderent. Paul. Diac., l. 6, c. 55.
  2. Si quis Langobardus, si vivente, suas filias nuptui tradiderit, et alias filias in capillo in casa reliquerit... Liutprandi Leg., l. 1, 2.
  3. V. la nota al passo citato, Rer. It., t. I, p. II, pag. 51.
  4. De omnibus Judicibus, quomodo in exercitu ambulandi causa necessitas fuerit, non mittant alios homines, nisi tantummodo qui unum caballum habeant, idest homines quinque, etc. Liutpr. Leg., lib. 6, 29.
  5. Insignis nobilitas, aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis assignant: caeteris robustioribus, ac jampridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici. Tacit., German., 13.
  6. Homer., Il., l. 23, v. 90.
  7. Tassilo dux Bajoariorum.... more francico, in manus regis, in vassaticum, manibus suis, semetipsum commendavit. Eginh., Annal.; Rer. Fr., t. V, pag. 198.