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162 discorso storico

lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure Longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d’Italia, che a lui ubbidiva, osservate 1.» Non possiamo, qui a meno d’osservare quanto sia strano in uno scrittore di storia il considerare, come una particolarità delle leggi longobardiche e delle leggi romane l’esser sopravvissute a una conquista. Per citarne qualche esempio, e solamente di leggi de’ barbari del medio evo, quella de’ Burgundioni, detta Gundebada dal re Gundebaldo che l’aveva promulgata, sopravvisse alla conquista de’ Franchi 2 e a tant’altre vicende posteriori, abbastanza per esser chiamata in francese: la loi Gombette; quelle de’ Visigoti, a più varie e strane conquiste 3, Guglielmo il Bastardo confermò espressamente quella d’Odoardo il Confessore 4: fatti che sarebbero più notabili di quello che la pare tanto al Giannone, se si bada alle circostanze particolari di essi. Ma che dico? Forse più notabile ancora sarebbe un altro fatto di Carlomagno medesimo, cioè l’aver lasciata in vigore la legge de’ Sassoni 5, dopo più di trent’anni di guerre, di sommissioni, di ribellioni, di supplizi, e in fine di deportazioni. Ma era come una conseguenza naturale dell’aver lasciata sussistere, in una forma qualunque, la nazione. E tanto era lontano quel re dall’abrogar le legislazioni de’ popoli conquistati, che in tutti i suoi domìni volle che fossero messe in iscritto quelle ch’erano solamente tradizionali, come sappiamo da Eginardo 6.

E questo fu veramente un pensiero particolare di quell’uomo: in quanto al resto, pensò, o piuttosto non ci pensò, come gli altri. Le ragioni che abbiamo accennate altrove, dell’essere stata lasciata ai vinti la legge romana (cioè la difficoltà, e la mancanza di motivi di fare il contrario), c’erano almeno ugualmente quando i vinti fossero barbari. E c’erano più forti che mai nel caso di cui si tratta. Infatti, come avrebbe potuto Carlomagno abrogare le leggi longobardiche, e sostituire ad esse una nova legislazione? Con un atto d’assoluto potere? Nessuno ignora ch’era cosa inaudita tra’ barbari del medio evo; e sarebbe stata anche più stravagante da parte di quel principe, che, con l’intitolarsi re de’ Longobardi, aveva accettate le loro istituzioni. Col consenso de’ giudici e de’ fedeli Longobardi? Come ottenere, anzi come proporre una cosa simile? La conquista aveva forse cambiate di punto in bianco le loro abitudini e le loro idee intorno alle relazioni civili, e alla repressione dei delitti? E poi, quali leggi avrebbe sostituite alle longobardiche? Leggi nove di pianta? Ognuno sa ancora che le legislazioni allora si facevano a poco a poco. O un’altra legislazione già bell’e fatta? Quale, di novo? Chè i Franchi n’avevano più d’una oltre le varie dell’altre popolazioni barbariche, più o meno unite con loro. E cos’importava poi a Carlomagno

  1. Ibid. Cap. 5, 1.
  2. V. In legem Burgundionum, Monitum; Canciani, Leg. Barbar. T, IV, pag. 5.
  3. In Cod. Leg. Wisigoth., Monitum; Ibid. pag. 48.
  4. Hoc quoque praecipio, ut omnes habeant et teneant legem Regis Edwardi in omnibus rebus, adauctis his quae constituimus ad utilitatem Anglorum. Leg. Guil. Reg. Canciani; Ibid. pag. 348.
  5. Tam sub Judicibus quos Rex imponoret ipsis,
    Legatisque suis, permissi legibus uti
    Saxones propriis, et, libertatis honore.

    Poetae Saxonici, De gestis Car. M. Lib. 4, v. 109 et seq.; Rer. Franc. T. V, pag. 167.

  6. Omnium nationum quae sub ejus dominatu erant, jura quae scripta non erant describere ac literis mandari fecit. Eginh. Vita Car. M. 29.