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156 discorso storico

ne’ placiti minori 1, dove si facevano tali elezioni. Populus, ne’ due luoghi de’ capitolari citati in questo momento (e, sono, credo, i soli in cui la parola abbia un tal significato), vuol dire la radunanza generale degli ottimati secolari e de’ prelati ne’ placiti reali; e non si può quindi intendere di quella più o meno piccola parte di essi, che assistesse agli altri. Così, per prendere un esempio da cose attuali e note, una legge francese non darebbe il nome di Camere a que’ tanti pari e deputati che intervenissero nel capo-luogo d’un dipartimento a un’elezione di consiglieri dipartimentali. Il totius aggiunto a populi fa sentire ancor più, che non si trattava d’una frazione accidentale d’un popolo. Se, in vece, questa parola s’intende nel senso di pubblico, o ancor meglio, di gente, nel senso che ha conservato in inglese, trasformandosi in people, l’aggiunto totius non ha nulla di contradittorio, non è altro che un’espressione enfatica, analoga al parlar comune degli uomini, e che ha un’analogia speciale con altre espressioni della legislazione carolingia.

Chè, appunto perchè la parola populus c’è adoprata a significar cose molto diverse, ci si trova, in alcuni casi, accompagnata con altre parole che determinano e circoscrivono, più o meno precisamente, il senso a una di esse. Qualche volta sono parole esprimenti inferiorità, e per le quali populus, invece d’alcuni governanti, viene a significare la moltitudine de’ governati; come: vulgaris populus 2, minor populus 3. Qualche altra volta sono parole esprimenti generalità, ma con questo stesso intento limitato, cioè la generalità de’ governati. Così in una legge di Pipino, è detto che «al popolo universale sia fatta pronta giustizia dai conti, dai gastaldi, dagli sculdasci, da ogni magistrato 4;» in un’altra di Lodovico II, che «s’ascoltino i richiami di tutto il popolo in genere 5.» Qualche volta, finalmente, sono ancora parole esprimenti generalità, ma in un senso più esteso; come in quel capitolare di Lodovico Pio, dove, tra i fini che dice d’essersi proposti nel suo governo, mette: «che la pace e la giustizia si mantengano in tutta la generalità del popolo 6.» E in altri atti solenni di re franchi: «il popolo cristiano 7, il popolo di Dio 8:» espressioni che indicano egualmente una totalità morale, senza distinzione di classi. Aggiungeremo che, in questi casi, e ancora più in quelli dove non si fa menzione del popolo se non per ordinare o insinuare ai potenti la giustizia e la mansuetudine verso di esso, era anche esclusa, e come persa, ogni distinzione di razze. E quest’intento più generale, più umano, meno etnico, dirò così, e uno de’ caratteri che distinguono le leggi longobardiche de’ re o imperatori franchi, dalle antecedenti; e s’accorda con quel-

  1. Minora vero placita Comes, sive intra suam potestatem, vel ubi impetrare potuerit, habeat. Lud. P. Capitulare I anni 819, cap. 14. Ibid. T. I, pag. 603, et al.
  2. De vulgari populo, ut unusquisque suos minores distringat, ut melius ac melius obediant mandatis et praeceptis imperialibus. Car. M. Capitulare I anni 810, cap. 16. Ibid. T. I, pag. 474.
  3. Hoc etiam multorum querelis ad nos delatum, quod potentes et honorati locis quibus conversantur, minorem populum depopulentur et opprimant, etc. Lud. II, Imp. Capitula data, anno 850, in conventu ticinensi, Tit. I, cap. 5 Ibid. T. II, pag. 348.
  4. De universali quidem populo, qui ubicumque justitiam quaesierit, suscipiat, tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasiis, vel loci Praepositis, juxta ipsorum leges, absque tarditate. Pip. 1. 8.
  5. Totius populi querimonia generaliter audiatur, et legaliter diffiniatur. Lud. II, Legatio 3; Rer. It. T. I, Part. II, pag. 159.
  6. ... ut pax et justitia in omni generalitate populi nostri conservetur. Lud. P. Capitulare, anni 823, cap. 2; Baluz. T. I, pag. 633.
  7. ... ad illorum et totius populi Christiani perpetuam pacem Charta Divis. Imp. etc. Ibid. T. I, pag. 572.
  8. ... et populus Dei salvus sit, et legem ac iustitiam et pacem ac tranquillitatem habeat, Capitul. Car. Calv. Ibid. T. II, pag. 204.