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144 discorso storico

per quelli, come per gli altri barbari, una ragione particolare, cioè quella di dare a’ loro bambini il nome di qualche santo. Ma a ogni modo, nel placito allegato, insieme con Massimo, Specioso e Telesperiano, vescovi di Pisa, di Firenze e di Lucca, troviamo il vescovo di Fiesole, Teudaldo, nome evidentemente germanico 1. Del resto, che de’ vescovi fossero italiani, non è, certamente, un fatto notabile; bensì che fossero giudici: cosa che esamineremo or ora.

E del nome del notajo, cosa si può dire? In verità, quel Gumeriano non ci pare, nè carne, nè pesce. E infatti, se un Italiano o un Longobardo ha mai avuto un tal nome, non fu, di certo, l’uomo di cui si tratta. Questo, nel placito, è scritto: Guntheramo; nell’esame de’ testimoni fatto da lui, e in un decreto di Liutprando, che conferma il placito (altri documenti pubblicati ugualmente dal Muratori) è scritto: Guntheram, nome germanichissimo anch’esso 2. E con ciò vogliam dire solamente, che non si vede nè una ragione, nè un pretesto di metterlo in un: tutti italiani.

Del rimanente, non fu il Romagnosi che trasformò quel nome in Gumeriano: lo trovò così nella Dissertazione IX del Muratori, citata da lui, dove è scappato per errore, o di copista, o di tipografo. La qual cosa ci fa credere che abbia letta solamente questa, e non il placito, dove avrebbe scoperto l’errore. E ciò che ce lo fa creder di più, è l’aver lui detto che il placito si legge in quella Dissertazione medesima, pag. 454 del Tom. I. Ecco cosa si legge in quel luogo: In Dissertatione LXXIV de Parochiis egregium Placitum evulgabo, abitum Liutprando Rege regnante Anno DCCXV in Tuscia, ubi quatuor Episcopi, una cum Misso excellentissimi Domni Liutprandi Regis nomine Gumeriano Notario controversiam cognoverunt agitatam inter Episcopos Arretinum atque Senesem. Il placito si legge infatti nella Dissertazione LXXIV (Tom. VI), e dopo il placito, gli atti accennati or ora, e vari altri giudicati posteriori, qualcheduno di molto; dai quali apparirebbe che la causa, benchè decisa, non fu finita.

Ma da cosa risulta che que’ vescovi fossero giudici? Che abbiano giudicato è un fatto 3; ma di cosa giudicarono? Sulla proprietà di certe

  1. Forse più comune in Francia, dove l’ebbero un figlio del re Clodomero, un re, e quel nipote di Pipino d’Hèristal, che fu da lui nominato suo successore nella carica di maggiordorno, e altri personaggi di minor fama. È scritto anche Theudoaldus, Theodaldus, Theotbaldus, Theodova1dus, Theudebaldus, ecc. Variazioni frequentissime, a que’ tempi, nel latinizzare i nomi barbarici, e che non di rado s’incontrano anche in un medesimo scritto. In questo caso medesimo, il vescovo che nel placito è nominato: Theudaldus, c’è sottoscritto: Theudualdus. E nel decreto con cui Liutprando conferma il giudicato de’ vescovi, e ne prescrive l’esecuzione, è scritto una volta: Theuduald, e un’altra: Theodald. Ma variazioni che, per lo più, non alterano essenzialmente le radici germaniche de’ nomi.
  2. Anche dì questo nome ci sono più personaggi storici presso i Franchi; e, tra gli altri, quel figlio di Clotario I, al quale, nella divisione del regno paterno, toccò la Borgogna, e che in francese fu poi chiamato e si chiama Gontran. Nelle storie del medio evo è scritto: Gundrannus, Guntramnus e, con l’aspirazione gutturale che si trova spesso segnata nell’ortografia de’ nomi franchi: Guntegramnus, Guntchrarnus.
  3. Il notaio Gunteramo, come si può vedere ne’ documenti in cui è nominato, non fece le parti di giudice. Nel placito i vescovi dicono: presentem Judicatum nostrum, perpetua firmitate, ne inposterum ex inde inter vos aliqua revolvatur causatio, tibi qui supra, Lupertiane Episcope, per manus suprascripti fili nostri Gunterani (sic) emisimus, in quo pro ampliore firmitate tua propriis manibus nostris subscrisimus; e Gunteramo non c’è sottoscritto. Nell’esame de’ testimoni fatto da lui, dice semplicemente: ego Guntheram Notarius in Curte Regia Senensis (senensi) inquisibi; e infatti è un atto semplicemente preparatorio. Liutprando, nel decreto confermativo, dice: sicut et prefati sanctissimi Patres nostri Teodald, Maximus, Speciosus et Telesperianus Episcopi per suum Judicatum statuerunt. Pare che Gunteramo sia intervenuto come procurator fiscale; cosa, del resto, che s’accorda col titolo che prende; giacchè Curtis regia significava appunto il fisco (V. Murat.,