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appendice al capitolo terzo | 139 |
quattro giorni a fargli giustizia.... paghi il detto sculdascio la composizione di sei soldi al ricorrente, e d’altrettanti al suo giudice.... Che se la causa passa la sua competenza, rimetta le parti al giudice suddetto... E se anche questo non si crede autorizzato a decidere, mandi le parti davanti al re 1.» Le sedi poi di questi giudici supremi, i capoluoghi, come ora si direbbe, delle loro province, chiamato, dal loro nome, judiciariae, erano appunto le città: che è quanto dire, in ogni città non c’era altro che un giudice. Questo risulta già manifestamente dalle due leggi contro i sediziosi, citate or ora: ne accenneremo, per un di più, due altre. «Se alcuno,» prescrive Liutprando, «ha una causa in un’altra città, vada con una lettera del suo giudice, al giudice di quella,.... E se questo non crede di poter dare una sentenza, rimandi il ricorrente dalla sua giudicerìa, e lo diriga al re 2.» Un’altra legge di Liutprando medesimo prescrive che «ogni giudice faccia fabbricare nella sua città una prigione sotto terra per i ladri 3.»
Ora, cos’ha fatto qui l’autore? Senza darsi pensiero d’alcuna circostanza particolare e positiva, senza metter nemmeno in avvertenza il lettore, ha preso quel judex nel senso generico che ha per noi la parola giudice; e perchè, intesa in questo senso, non ha effettivamente alcuna relazione particolare e necessaria con la parola città, ha trovato che nella loro unione ci dovesse essere qualche mistero. Ma, trattandosi d’una legge longobardica, ognuno vede che, per escludere da quella parola il senso che le leggi longobardiche le danno almeno abitualmente, ci voleva qualche ragione particolare al caso. Noi, in verità, non sapremmo immaginarne veruna: troviamo piuttosto delle ragioni per credere che, anche in questo caso, non si possa intendere altro che il giudice supremo dopo il re, il giudice unico in ogni città. Infatti, che qualcheduno o molti, saltando irregolarmente quest’ultimo scalino, per dir così, della gerarchia giudiziaria, andassero ad appellarsi al re contro la sentenza d’un giusdicente inferiore, o portassero addirittura davanti al re medesimo qualche causa grave bensì, ma non riservata a lui 4, è una cosa che s’intende facilmente: non par verisimile che ad alcuno venisse in mente di rivolgersi al re in prima istanza, per fargli decidere le cause che potevano esser di competenza di que’ giusdicenti minori. Se anche l’abuso e l’ignoranza fosso arrivata fin là, non si vede perchè la legge non gli avrebbe nominati espressamente, o almeno accennati, come fanno tant’altre 5,
- ↑ Si quis causam habuerit, et Sculdasio suo eam adduxerit, et ipse Sculdasius justitiam ejus intra quatuor dies facere neglexerit... componat ipse Sculdasius solidos VI ei cujus causa est, et Judici suo solidos VI... Si vero talis causa fuerit, quod ipse Sculdasius deliberare minime possit, dirigat ambas partes ad Judicem suum... Et si nec Jiudex deliberare potuerit, dirigat intra XII dies ambas partes in praesentia Regis... Liutp. IV, 7.
- ↑ Si quis in alia civitate causam habuerit, similiter vadat cum epistola de Judice ad Judicem qui in loco est... Et si talis causa fuerit quam deliberare minime possit, ponat constitutum, et distringat hominem illum de sua Judiciaria, et faciat intra viginti dies in praesentia Regis venire... Liutp. IV, 9. Nell’antecedente aveva detto: Si homines de sub uno Judice, de duobos tamen Sculdais, causam habuerint, ille qui pulsat vadat cum misso aut epistola de suo Sculdasio ad illum alium Sculdaem, sub quo ipse est cum quo causam habet...
- ↑ De furibus unusquisque Judex in sua civitate faciat carcerem sub terra... Liutp. VI, 26.
- ↑ In questi limiti, l’abuso non era particolare ai Longobardi. In un capitolare francico di Lodovico Pio è prescritto ugualmente che nessuno s’appelli al re, se non nel caso che non gli sia fatta giustizia dai messi reali o dai conti, giudici supremi dopo il re, gli uni straordinari, gli altri ordinari. Populo autem dicatur ut caveat de aliis causis ad nos reclamare, nisi de quibus aut Missi nostri, aut Comites eis justitias facere noluerint (Lud. P. Capit. anni 829, cap. 14; Baluz. t. I, pag. 668). Il qual capitolo fu poi inserito da suo figlio Lotario I nelle leggi longobardiche (Rer. It. t. I, Part. II, pag. 155): segno che l’abuso durava anche dopo la legge di Rachi.
- ↑ Per Sculdais suum, aut Judicem; Roth. 1. 37. Judex, aut quicumque in loco, aut finibus