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136 | discorso storico |
titoli di lettere dirette ad altre città, nei quali la parola c’è, l’abbia trasportata da questi a quelli, inavvertentemente, e senza pensare quanto importasse qui la differenza de’ luoghi.
Se poi tra quelle città d’Italia alle quali san Gregorio scrisse davvero col titolo: Clero, Ordini et Plebi, ce ne fosse alcuna soggetta in quel tempo al regno longobardico, è cosa molto controversa tra quelli che, come abbiam detto, discutono a fondo la questione de’ municìpi. Noi ne facciamo menzione solo per osservare che non sono fatti tali, che l’accennarli semplicemente, quand’anche fossero accennati giusti, sia, come dice la Nota, un argomento.
NOTA
Un ultimo argomento ci viene somministrato da una scoperta fatta recentemente dal signor Carlo Troya, erudito napoletano, e pubblicata nel Giornale ivi stampato dal Porcelli sotto il titolo Il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti. Opera periodica di G. R. Napoli, 1832.
OSSERVAZIONI
L’altro argomento, riguardava esclusivamente i municìpi; quest’ultimo e ciò che vien dopo, fino alla conclusione, riguarda esclusivamente la nazionalità de’ giudici. L’autore, facendo, come s’è accennato da principio, delle due questioni una sola, ha unite con un nesso verbale cose che non hanno alcun nesso logico. Qui dovevamo notare anche il fatto in particolare, affinchè il lettore sia avvertito che, fino alla conclusione, la Nota tratta d’una questione sola, e di quella alla quale avremmo voluto poter restringere le nostre osservazioni.
NOTA
Dal famoso Codice Cavense esplorato dal Pellegrini e dal Giannone, il signor Troya trasse due leggi ed un prologo del Re lombardo Rachi, ed altre nuove leggi di Astolfo, che mancano alla collezione delle longobardiche leggi. Nella legge X di Rachi ki dice: «Propterea praecipimus omnibus ut debeant ire unusquisque causam habentes ad civitatem suam simulque ad judicem suum, et nunciare causam ad ipsos judices suos.» La parola omnibus, pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Il dubbio pare tolto dalla locuzione ad civitatem suam unita ad judicem suum. La città indica la sede del tribunale e quindi il circondario giurisdizionale. Il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma della diversa nazione.
OSSERVAZIONI
Sarebbe, certo, una cosa singolare, che l’uomo veramente erudito, citato qui, fosse andato a scovare un documento che, con due parole, buttasse a terra tutto il suo sistema, fondato su tanto ricerche e su tanti confronti; e lui non avvedersene. E non sarebbe meno singolare la cosa in sè: cioè che un fatto di due secoli, e d’un’intera popolazione, e del quale dovrebbero rimaner tante tracce, si trovasse dimostrato accidentalmente e indirettamente, non dal testimonio, ma dall’interpretazione d’alcune parole; là un totius populi (anzi questo nemmeno interpretato, ma lasciato da interpretare al lettore), qui un suum e un