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congiungimenti nefandi od incestuosi. Imperciocchè tali nefandi ed incestuosi congiungimenti in ogni maniera rompiamo, come quelli ancora, che per sanzione delle passate leggi sono proibiti: sempre eccettuati quelli, che colla presente legge permettiamo, e che ordiniamo doversi munire del diritto di matrimonio legittimo».

«Così dunque le prefate cose per questa legge generale stabilite, e che pel tratto successivo debbono conservarsi, ordiniamo, che anche siffatti congiungimenti nel soggetto tempo avvenuti abbiano da giudicarsi secondo la predetta disposizione, di modo che se alcuno dal principio del nostro Imperio, come si è detto, condotta avesse in moglie una tale donna, e ne avesse avuti figli, questi egli s’abbia per giusti e legittimi successori tanto per intestato, quanto per testamento; e che in appresso rimanendo quella sua moglie legittima, legittimi ancora sieno i figli con essa procreati».