o deferita per successione intestata. Simili inoltre alle donne, che dall’Imperadore hanno ottenuto questo benefizio, vogliamo che sieno quelle ancora, le quali hanno alcuna dignità, ed ancorchè non abbiano ricorso al Serenissimo Principe, ma abbiano prima del matrimonio meritata questa ultronea concessione; giacchè per esse pure onninamente conviene che si abolisca ogn’impedimento, sia da dignità, sia da qualunque macchia derivante, per cui è vietato alle donne il congiungersi legittimamente con certi uomini. A ciò aggiungiamo che le figlie di tali donne, nate dopo che la loro madre rimase purgata dall’antecedente vita, non abbiano da tenersi per figlie di donne state sulle scene, nè soggette alle leggi, per le quali alle figlie di donne state sulle scene è proibito far matrimonio con certi uomini. Se poi codeste figlie fossero nate prima, sarà loro permesso supplicare l’invittissimo Principe, e senza ostacolo ottenere il sacro rescritto, in forza del quale sia loro così permesso di sposarsi, come se non fossero figlie di madre stata sulle scene; nè più l’unirsi a quelle sia vietato a chiunque, a cui il matrimonio è interdetto a titolo di figlia di donna stata sulle scene, o a titolo di propria dignità, o a qualunque altro titolo, semprechè però si facciano anche tra loro gl’istrumenti dotali. Ma di più, se una figlia nata da madre che continuò fino alla morte a star sulle scene, mancata quella di vita, ricorrerà alla Clemenza imperiale, e si farà degna della divina indulgenza, e della liberazione della infamia materna, e della permissione di potersi sposare; questa pure dichiariamo potersi senza timore delle antiche leggi unire in matrimonio con quelli, ai quali in addietro era proibito di prendere in moglie una figlia di donna stata sulle scene. Anzi crediamo doversi togliere anche l’impedimento, che nelle antiche leggi, quantunque oscuramente, è stabilito; cioè che i matrimonii da contrarsi tra persone dispari per onestà, non altrimente vagliano se non furono stipulati con istromenti dotali. Vogliamo adunque che anche senza una tale formalità que’ matrimonii sieno assolutamente fermi, senza alcuna distinzione di persone, purchè le donne sieno libere ed ingenue, nè concorra alcun sospetto di