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deva alla prescrizione di trent’anni, e quelle, che diconsi ipotecarie, ed alcune altre escludevano colla eccezione di quaranta. Che si fa dunque? Si va a Costantinopoli: si porta all’Imperadore una grossa somma, e si prega a volere dar mano alla ruina di tanti cittadini. Ed egli ricevuto il denaro, immantinente fa una legge, per la quale si dichiara che le azioni competenti alle chiese rimangono escluse non dal tempo già determinato, ma soltanto dalla prescrizione centenaria; e ciò da osservarsi non solo per Emessa, ma per tutto il romano Imperio. Nel tempo stesso manda ad Emessa Longino, uomo di sottile ingegno, e di grande robustezza di corpo, il quale fu poi prefetto della capitale; e lo incarica di promulgare agli Emesseni la fatta legge, e di farla valere. Da principio in forza di quelle false scritte i procuratori della chiesa di Emessa fecero tosto condannare alcuni cittadini al pagamento di dugento libbre d’oro, non avendo essi avuto modo di difendersi, attesa la grande lontananza de’ tempi, e l’ignoranza in cui erano intorno alle cose seguite. Per lo che e gli altri, e singolarmente i principali di quella città caddero in grande tristezza, e gridavano contro gli attori, tenendoli per rei di calunnia. Ma a favore di que’ cittadini, la massima parte de’ quali andava ad essere ruinata, Dio provvide di questa maniera. Longino ordinò a Prisco, autore della frode, che avesse a recargli tutti i documenti de’ crediti supposti; e come colui ricusava, gli diede un sì potente schiaffo, che pel forte colpo caduto supino per terra, tremante e pauroso, pensando che Longino si fosse accorto della fraude, egli la con-