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GRONINGA. | 455 |
sore del beklem-regt, il quale, quando il suo diritto si estingua, può esigere il prezzo dei materiali. Il possessore del beklem-regt paga tutte le tasse, non può cangiar la forma della proprietà, non ne può scemare il valore. Il beklem-regt è indivisibile. Una sola persona lo può possedere, e per conseguenza uno solo dei suoi eredi riceverlo. Però, pagando la somma stipulata per il caso del passaggio del beklem-regt da una mano all’altra, il marito può far inscrivere sua moglie, e la moglie suo marito, e allora il consorte superstite eredita una parte del diritto. Quando il fittaiuolo cade in rovina, o non paga il fitto annuale, il beklem-regt non si estingue punto di primo diritto: i creditori possono farlo vendere; ma colui che lo compera deve prima di ogni cosa pagare al proprietario tutti i debiti arretrati.
L’origine di questo fitto ereditario è assai oscura. Nella Groninga pare che sia cominciato nel medio evo nei poderi dei conventi. Allora, avendo la terra pochissimo valore, i monaci accordavano facilmente ai coltivatori la possessione d’una certa parte dei loro poderi, colla condizione che pagassero loro ogni anno una certa somma, ed un’altra somma ad ogni decesso. Questo contratto assicurava al convento una rendita fissa e lo esimeva dall’occuparsi d’un podere che ordinariamente non produceva nulla. L’esempio dei conventi fu seguito dai grandi proprietari e dalle Corporazioni civili. Essi si riserbavano la facoltà di congedare il fittaiuolo di dieci in dieci anni; ma non si valevano di questa facoltà perchè,