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e di S. M. l’Imperatore de’ Francesi, e le armate di S. M. l’Imperatore d’Austria.

Art. 2.° Essa durerà da questo giorno al 15 agosto senza denunzia, cosicchè le ostilità, occorrendo, ricominceranno senza avviso preventivo il 16 agosto a mezzogiorno.

Art. 3.° Appena saranno decise e firmate le stipulazioni di questa convenzione, le ostilità cesseranno su tutta l’estensione del teatro della guerra, sì per terra che per mare.

Art. 4.° Questo articolo traccia la linea di separazione dei due eserciti durante la tregua. Essi mantengono le posizioni attualmente occupate.

Art. 5.° Le strade ferrate di Verona a Peschiera e a Mantova potranno, durante la tregua, servire all’approvvisionamento delle fortezze di Peschiera e Mantova, a patto espresso che l’approvvisionamento di Peschiera sia terminato nello spazio di due giorni.

Art. 6.° Le opere di attacco e di Peschiera rimarranno, durante la tregua, nello stato in cui si trovano.

Art. 7.° Le navi mercantili senza distinzione di bandiera avranno libero corso nell’Adriatico.

Villafranca, 8 luglio.

Sottoscritti all’originale,
Vaillant, Della Rocca,
De Martimprey, Hess, Mensdorf.