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I.
Real Decreto de’ 2 gennaio 1820, che libera dal dazio di esportazione le maioliche castellane.
Volendo incoraggiare le fabbriche di cretaglie dette Maioliche, esistenti negli Abruzzi;
Veduta la tariffa de’ dritti doganali di esportazione, da Noi approvata con decreto de 20 aprile 1818, nella quale le cretaglie sotto la denominazione di maioliche sono sottoposte al dritto di bilancia;
Sulla proposizione de’ nostri Segretari di Stato Ministri degli affari Interni, e delle Finanze
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Le maioliche che per le Dogane degli Abruzzi, sieno marittime, sieno di frontiere di terra verranno esportate per l’estero, saranno esenti dal pagamento del dritto di bilancia, fissato nella Tariffa annessa al citato nostro Decreto del 20 aprile 1818, rimanendo un tal dritto in vigore per la maioliche che saranno esportate per le dogane di terra o di mare di qualunque altra provincia di questa parte de’ nostri dominii.
Art. 2. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto — Firmato — Ferdinando.»
J.
Parere sulle maioliche castellane esposte nella solenne mostra del 1834.
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