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Apostolico. Appresso poi molti altri tempii de’ falsi riti furono cambiati in Basiliche Cristiane, come a suo tempo si vedrà.

    taccamento alla corona, e per le loro massime e sentimenti di onoratezza, dandosi al detto tribunale il titolo di Eccellenza.
       Ordinava formarsi un registro detto Libro d’Oro di tutte le famiglie, ch’erano ascritte ai Sedili di Napoli, con aggiungervi i più benemeriti soggetti e le di loro famiglie.
       Prescriveva farsi un altro registro delle famiglie non ascritte ai Sedili, ma che possedessero feudi da 200 anni; delle famiglie che professano l’abito di Malta di giustizia; e di tutti i nobili ascritti a’ Sedili chiusi delle città del regno che formano nobiltà.
       Creava e stabiliva per lo governo degli affari municipali di Napoli un Regio Senato composto di un presidente ed otto senatori, per esercitare nel corso d’un anno le stesse facoltà che aveva l’abolito tribunale di S. Lorenzo, ed il Re li sceglieva tra i più probi, cioè il presidente e due senatori da’ nobili del Libro d’Oro, due senatori da’ nobili che non eran del Libro d’Oro, ma degli altri registri e domiciliati in Napoli; due senatori dal ceto de’ togati, due altri dal ceto de’ negozianti, e per dare anche maggior aurità a detto Senato, abolivasi la carica di Prefetto dell’annona, e l’appello alla Camera di S. Chiara per tutte le materie annonarie, che dovevano esser invece inappellabilmente dal Senato decise. Il Senato medesimo in corpo fu decorato del titolo d’Eccellenza, e di tutti gli altri onori e prerogative che godeva il tribunale di S. Lorenzo, anche nelle pubbliche funzioni e reali baciamani.
       Queste ed altre disposizioni per il Regio Giustiziero — Eletto del Popolo — Tribunale della fortificazione, acqua e mattonata — Sopraintendenza di salute pubblica — Portolanìa — Opere Pie che leggonsi nell’Atto Sovrano, non possono esser tutte qui compendiate per amor di brevità.
       Con Real Decreto de’ 23 di marzo 1833 fu istituita una Real Commessione de’ Titoli di Nobiltà pe’ Reali Domini di qua e di là del Faro, e messa alla dipendenza del Ministrro di Stato di Grazia e Giustizia, da rimaner sempre nel luogo della Residenza del Re.
       La medesima sì compone d’un Presidente, d’un Vice-presidente,

     Celano — Vol. I. 39