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ni di broccato giallo, all’uso senatorio, tutti adornati di ricche trine d’oro, similmente con berettoni di tela d’oro; e con gualdrappe di velluto cremisi ne’ cavalli.

    sioni di venti, venticinque, o quaranta carlini secondo i gradi de’ padri loro, e gli altri per maritaggi, ciascuno di ducati quaranta, e per altri conforti eziandio.
       E simigliantemente a questo, anche la regia marinerìa ebbesi il suo orfanotrofio con benefico Real Dispaccio del dì 16 di settembre 1831, in virtù del quale sommavan dapprima le rendite oltre a millecinquecento ducati; ma coll’applicazione poscia del profitto che poteva trarsi dalla coltura di alcuni terreni nell’isola di S. Stefano, e con altre largizioni ancora e buone opere, puossi oggi disporre a pro degli orfani infelici della uffizialità marinaresca di un censo annuo oltre a’ settemila ducati fruttiferi e liberi d’ogni gravezza e passività cotanto han saputo corrispondere gli amministratori alla cordialità del Principe, ed al sentimento della carità cristiana.
       Tribunali militari. Tostochè gli eserciti divennero permanenti, videsi bisogno di un codice e di un procedimento speciale per l’amministrazione della giustizia militare. Nè poi è a far le maraviglie che mentre tutte le istituzioni della moderna Europa volgono ad assicurare a ciascun cittadino il libero esercizio delle sue facoltà, mettendo un freno alle voglie del forte contro il debole, non vedonsi negli eserciti e nelle armate che eccezioni e privilegi, ed a rigorose condizioni soggetta la sommession de’ soldati. La ragione sta appunto nella stessa indole del servigio e della costituzion militare. Imperocchè il cittadino armato debb’essere rattenuto da severa disciplina per non abusare della sua forza, e per adempiere ai suoi carichi con volontà affatto sottomessa. Per la qual cosa leggiamo pene severe contro la gente di guerra nelle leggi normanne e sveve, ne’ capitoli angioini, nelle prammatiche aragonesi. E non ultimi mai a miglioramenti della civiltà, già nell’anno 1737 pubblicavasi in Palermo il trattato delle leggi penali della milizia comechè quelle stesse si fossero che nella Monarchia Spagnuola avean forza e vigore. E poco appresso, Francesco Fraveth, avvocato de’ poveri soldati nella Giunta consultiva di guerra e nella udienza generale degli eserciti i poneva a luce la pratica mi-