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    anni, facendone per conseguente cinque invece di olio compartimenti, ed obbligando sempre a sei anni di servigi i fantaccini, a nove i soldati delle artiglierie e della cavallerìa. La guerra del 1821 dilatava la chiamata de’ cittadini da’ 48 a’ 30 anni, e ciò rimase nella legge del dì 28 di febbraio 1823, ma pe’ soli ruoli volontari, costringendo l’età di leva dal decimottavo all’anno vigesimoquinto. Da ultimo un novello ordinamento di levar soldati pubblicavasi nel marzo dell’anno 18r4, col quale si chiamavan coscritti da’ 18 a’ 25 per servire cinque anni sotto le bandiere, ed altrettanti in riserva nelle proprie case, liberi anche d’ammogliarsi, ma per tornar sotto quelle ad un bisogno. Se non che le nuove leve deputate alle artiglierie, alla cavalleria e gendarmeria son obbligate a militar di continuo per otto anni, compiuti i quali tolgon esse il loro diffinitivo congedo.
       Tutti i giovani cittadini entran nell’urna della coscrizione, nè il Comune può giudicar delle condizioni del coscritto, le quali son disaminate,da’ consigli denominati di reclutazione o di leva, cui l’Intendente della provincia presede; ed in Napoli ci ha inoltre un consiglio di ricezione e di distribuzione, nè questo, che non direbbesi a buona ragione consiglio perchè composto di un presidente solo e del segretario, altro diritto si ha che di rifiutare gli uomini al di sotto della statura minima, cioè cinque piedi.
       Tutt’i cittadini hanno ampia facoltà di farsi supplire, per via di un premio, stato insino a poco tempo innanzi variabile e liberamente regolato fra le parti contraenti, ed oggi fermato a 240 ducati, per opera di una benefica legge del dì 21 di maggio dell’anno 1843; avendo a tramutarsi il prezzo ottenuto al Tesoro generale, per acquistarne ducati dieci di rendita sul Gran Libro del debito pubblico, e darne al soldato ciò che rimane, ma dopo l’anno ch’ei servir deve ancora per sè. Compiuto poi il suo tempo di surrogato, bene avrà il dritto di riscuotere il suo picciolo capitale, ch’ei sarà lieto trovare nel muovere verso il paterno suo tetto. Nè questo può farsi solamente innanzi di giungere alle bandiere, ma durante il primo anno eziandio di servigio. Il surrogato debb’essere frattanto un antico soldato, il quale, compiuto il suo quarto o settimo anno, secondo appartiensi alle fanterie, o alle artiglierie, cavalleria e gendarmeria, voglia prender ricondotta.

     Celano — Vol. I. 33