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    restaurazione, l’armamento delle navi; gli edifizi per le cose marittime; gli affari relativi alle prede, ed a’ naufragi; le scuole nautiche; i telegrafi; le opere ne’ porti; gli ospedali, e finalmente l’amministrazione e le spese d’ogni maniera per soldi, ricompense ed ogni altra rimunerazione.
       Al Ministero della Polizia generale sono affidati la vigilanza per l’interna sicurtà, il mantenimento dell’ordine pubblico e tutti gli affari che hanno attenenza con le tre branche di polizia ordinaria, amministrativa ed alta polizia; il servigio della gendarmeria reale; la guardia urbana; la punizione de’ perturbatori dell’ordine pubblico; la custodia e sicurezza delle prigioni; la punizione de’ prigionieri che vi commettono eccessi; i permessi di armi; la censura e concessione di stampare ogni opera periodica che non oltrepassi dieci fogli; la compilazione e pubblicazione del giornale uffiziale del Regno; la statistica per quanto concerne la giurisdizione del ministero. Dipende pure dallo stesso una Prefettura di Polizia affidata ad un Prefetto, ed ordinata a trasmettere le disposizioni del ministero e vegliarne l’esecuzione nella città di Napoli e nel distretto, servendosi all’uopo di commissari ed ispettori a ciò ordinati.
       Amministrazione Civile. Confidato com’è in tutte le province del Regno il reggimento civile di esse e de’ comuni ad un intendente, che ne è il capo, il di lui potere in questa di Napoli (principal sede del Re, e del Reale governo) non si estende oltre i limiti della semplice amministrazione civile. Ha egli qui, al pari d’ogni altro intendente, un segretario generale con una segreteria partita in cinque ufizi, un Consiglio di Intendenza, che, da lui preseduto, è giudice di tutte le cause spettanti al contenzioso amministrativo. Questo Collegio è stato, non ha guari diviso in due Camere, ciascuna composta di cinque consiglieri; una per le materie contenziose, e l’altra per quelle contabili. Le funzioni di Vice-presidente sono esercitate dal Consigliere il più anziano in ordine di nomina, in conformità della legge organica del 1816. Ha inoltre in ciascun distretto un Sottintendente che ne tien le veci sotto la sua immediata dipendenza. Perchè poi l’amministrazione della provincia non lasci di esser vigile, operosa, provvida, quale sapientemente la instituivano le nostre leggi, un