Pagina:Notizie del bello, dell'antico, e del curioso della città di Napoli.djvu/244


— 246 —


    porti, bonifiche, prigioni, case di correzione e camere di sicurezza, bagni, relegazione, colonia di Tremiti; amministrazione de’ fondi addetti a’ servizii medesimi, tanto della Tesoreria generale che provinciali; Stati discussi del Ministero, delle opere pubbliche, e delle opere speciali; Direzione generale de’ Ponti e Strade; Commessione moderatrice delle prigioni; osservanza delle leggi e regolamenti relativi all’amministrazione de’ fondi delle opere pubbliche provinciali; Direzione ed amministrazione di dette opere; liquidazione delle pensioni di ritiro delle vedove e degli orfani; esame de’ conti morali che si rendono annualmente dalle Deputazioni a’ Consigli Provinciali per l’amministrazione de’ fondi Provinciali ec.
       Il Ministero di Guerra e Marina è diviso in due parti: nella prima, distribuita in quattro ripartimenti, trattansi gli affari che riguardano l’esercito; nell’altra quanto concerne l’armata. Appartiene alla prima, levare ed ordinar la milizia, e quanto spetta alle persone de’ militari, alla loro nomina e destinazione, agli avanzamenti, all’uscita di tutti coloro che cessano di far parte delle milizie. Dipendono da questo ministero lo Stato generale dell’esercito, i movimenti e le operazioni militari; gli affari giudiziari e di disciplina militare; la liquidazione di pensione a coloro, che lasciano il servizio, alle vedove e agli orfani dei militari; gli uffìziali onorari; le guardie d’onore, milizia composta di nobili o civili persone riunite in vari squadroni a cavallo, istituzione approvata dal Re; l’amministrazione de’ collegi e delle scuole militari; l’arsenale; la fabbrica, e la montatura delle armi; la fonderia di cannoni; le miniere e getti di ferro ed ogni altro stabilimento di artiglieria e di genio; l’ufizio topografico; l’orfanotrofio; gli ospedali militari, ed infine l’intendenza generale dell’esercito e tutte le dipendenze che spettano all’amministrazione militare. — Appartengono alla seconda parte del ministero, che è distribuita in due ripartimenti, l’ordinamento di tutta la marineria; la nomina degli ufiziali, la loro divisione per classi, le domande di cessar dal servigio ne’ casi indicati dalla legge; il congedo di tulli gl’impiegati militari, come di quelli dell’amministrazione; il movimento delle navi da guerra; i parchi di artiglieria; i cantieri, gli arsenali, le provvisioni de’ magazzini; la costruzione, la conservazione, la