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    ceansi, venne imposto che il governo e la riscossione dell’entrate di tutti i luoghi pii laicali del regno fossero affidali al ministero dell’interno.
       Opportunissimo tornò poi a regolare il reggimento di tutti gli asili di carità insieme ragunati in giorni non lieti, assoggettandoli all’amministrazione generale degli ospizi, un decreto nel 1815. Il consiglio generale e la commessione amministrativa furon disciolti. Tutti gli asili di mendicità ed i grandi ospedali ebbero particolar governo, che si componea di un soprantendente e di due governatori. Da ultimo la Casa Santa dell’Annunziata e l’ospedale dei Pellegrini, i quali erano stati miseramente disertati, sursero vigorosi per entrate largamente concedute e per saggezza di regole avvedutamente ordinate. Pertanto, per accorrere a’ nuovi bisogni degli asili e de’ luoghi pii laicali, statuivasi che i consigli degli ospizi delle province continuassero nelle loro funzioni; e le commessioni amministrative seguitassero a regolare l’amministrazione de’ monti, degli ospedali, delle cappelle e d’altre pie fondazioni; e con assai provvidenza nel 1832 fu disposto che nell’andar dell’anno 1835 venissero rinnovati tutti gli stati discussi de’ luoghi pii laicali amministrati dalle commessioni comunali, o governati da ecclesiastici. Si fermò eziandio la regola da seguitare nel farsi qualsiesi spesa di culto.
       Al presente l’Amministrazione generale della Beneficenza è regolata così: Alcuni Consigli detti degli Ospizi e moltissime commessioni amministrative sono destinati a vegliarla, a tutelarla e a dirigerla in ogni occorrenza che risguardasse alla sua prosperità. I consigli sono nelle città capitali delle province e le commessioni ne’ comuni. A’ primi è dato di regolare l’andamento generale degli Stabilimenti di Beneficenza, e de’ luoghi pii laicali. In queste denominazioni son compresi gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatorii, i ritiri, i monti frumentari e di pegni, di maritaggi, di limosine, le arciconfraternite, le congreghe, le cappelle laicali ed in fine qualunque istituzione, legato ed opera, che con qualsiesi nome o titolo sono destinate ad aiutar gl’infermi, gl’indigenti e i trovatelli. Alle seconde è conceduta la diretta amministrazione di tutt’i luoghi mentovati.
       I consigli sono affatto dipendenti dal Ministro dell’Interno, ed