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nelle congiunture di guerra, ed altro spettanti a questi affari: e questo si forma da vecchi soldati, ed altri di grand’esperienza nelle cose del mondo. Vi è il Consiglio di Santa Chiara, nel quale si decidono le liti de’ parlicolari.

Vi è il Tribunale della Regia Camera, dove si trattano gli interessi e gli affari del Regal Patrimonio.

Vi è il Tribunale della Gran Corte della Vicaria; nel quale si decidono le cause civili e criminali, e tutte quelle del Regno, che qua vengono per appellazione: e da questo Tribunale della Vicaria s’appella al Tribunale del Sacro Consiglio. Vi sono altri Tribunali poi, come del Grande Almirante, nel quale sono conosciuti tutti i marinari; della Zecca, e tanti allri, de’ quali a suo luogo se ne darà piena notizia. E queste forme di Tribunali sono stali introdotti con tanta esaltezza dagli Re Aragonesi.

In questi Tribunali non si giudica, che con le leggi comuni, e municipali, che noi chiamiamo prammatiche, costituzioni, e riti, e con le consuetudini.

Questi Tribunali venivano ne’ tempi degli antichi Regi esercitati dagli Sette Ufficii del Regno, istituiti dal Re Ruggiero Primo Normando. E quelli, che questi sette officii amministravano, assistevano di continuo alla persona del Re.

Il primo era Gran Contestabile; e questo avea pensiero di tutti gli eserciti terrestri. Questo dava le paghe a’ soldati; disponeva le cose necessarie alla guerra, e puniva i delinquenti. Oggi di quest’uffizio n’è rimasto il nudo nome; nè altro ha di prerogativa, che portar lo stocco nudo nelle solenni cavalcate; facendosi il tutto da Signori Vicerè.

Il secondo è il Gran Giustiziero, il quale presiedeva alla Gran Corte della Vicaria; alla quale stava addetta la cognizione delle cause civili e criminali, ed anche delle feudali.