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di non aver Noi altro a cuore se non la vostra vera e solida prosperità, di Nostro moto proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra autorità abbiamo risoluto di disporre quanto siegue:

Art. 1. Viene instituito in Roma un Consiglio di Stato. Questo darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che siano sottoposti alla sanzione Sovrana; esaminerà tutte le quistioni più gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri ministri.

Un’apposita legge stabilirà le qualità e il numero de’ Consiglieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni e quant’altro può concernere il retto andamento di sì distinto Consesso.

Art. 2. Viene instituita una Consulta di Stato per la Finanza. Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato e ne esaminerà i consuntivi, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie; darà il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazî o diminuzione di quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il riparto, su i mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed in genere su tutto ciò che riguarda gl’interessi del pubblico tesoro.

I Consultori saranno scelti da Noi su note che Ci verranno presentate dai Consigli provinciali. Il loro numero verrà fissato in proporzione delle provincie dello Stato. Questo numero potrà essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che Ci riserbiamo di nominare.

Un’apposita legge determinerà le forme delle proposte dei Consultori, le loro qualità, le norme della trattazione degli affari e tutto ciò che può efficacemente e prontamente contribuire al riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 3. La istituzione de’ Consigli provinciali è confermata. I Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti dai Consigli comunali.

Questi tratteranno gl’interessi locali della Provincia; le spese da farsi a carico di essa, e col di lei concorso; i conti preventivi e consuntivi dell’interna amministrazione: tale amministrazione poi sarà esercitata da una Commissione amministrativa che verrà scelta da ciascun Consiglio provinciale sotto la sua responsabilità.

Alcuni membri del Consiglio provinciale saranno prescelti a far parte del Consiglio del Capo della Provincia per coadiuvarlo nell’esercizio della vigilanza che gl’incombe su i Municipi.

Un’apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qualità ed il numero de’ Consiglieri per ogni Provincia, e, prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed i