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non sia la uccisione legale, ma sotto certi riguardi ben più legittima: voglio dire per la sterilizzazione dei soggetti disgenici ed immorali; ne parlerò più avanti, e allora si potrà comprendere quale dovrebbe essere, caso mai, una legislazione eutanatistica ad intenti sociali.

Ed ora, qual genere di morte infliggere ai soggetti, cui si volesse procurare legittimamente l’eutanasia? Certo, un genere di cessazione della vita che non arrechi alcun patimento; un processo letale che non provochi lacerazione o distruzione, almeno aperta, degli apparecchi, organi e tessuti del corpo vivente, e non sia accompagnato da spargimento di sangue; che sia sicuro nella esecuzione, e subitaneo; che rispetti anche la estetica della morte, non atteggi scompostamente il corpo, non dia alla fisonomia della vittima quell’aspetto orrendo, a bocca beante, che l’agonia le imprime, nè stampi sul suo volto un ghigno sardonico... insomma, una “buona„ ed una “bella morte„.

Il Binding, che non è molto esplicito a tale riguardo, opina che il mezzo di morte dovrebbe variare a seconda dei casi, e la Commissione tecnica da lui proposta lo indicherebbe ogni volta; ad ogni modo, si infliggerebbe sempre una morte indolora, e se ne darebbe l’incarico ad uno “specialista„.