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faciendam a praefata ex.ma Deputatione quibus adimpletis in judicio seu in satisfactionem declarandam nunc per tunc declaraverunt et declarant fuisse pro parte dictorum M. Neapolionis et fratris adimpletis conditionibus appositis in partita scutorum sex mille centum septuaginta sex. g. s. argenti.

Seguita detta sentenza si sono offerti detti signori fratelli Spinola per far dare il possesso delle tre quarte parti dei beni allodiali spettanti, ossia aderenti alle dette tre quarte parti del feudo contenute in dette sentenze revisorie, che era tutto quello che ha sempre preteso detto signor Nicolò Spinola in conformità dell’annessa minuta, et esso ora ricusa pretendendo sull’allodiali anco l’altra quarta parte, che non è ne può essere compresa nelle sentenze suddette revisorie, né in la Commissione fatta dalla Maestà dell’Imperatore, anzi esclusa, perché questa quarta parte con la quarta parte del feudo, è stata aggiudicata iure crediti a detti signori fratelli come beni del signor M. Baldassare, come dalla sentenza di sopra inserta. Perciò per parte del signor Neapoleone Spinola si supplica l’Ecc.ma Giunta a dichiarare che fatto da essi il rilascio delle tre quarte parti dei beni allodiali resti adempita la conditione.

Rispetto all’Artiglierie o sia bombarde essendo questa nuova Commissione fatta con la clausula (nisi quid relevans) et essendo stato dedotte molte cose per parte di detti signori Spinola, resta il detto nuovo decreto risoluto, e non si può dall’Ecc.ma Giunta procedere più oltre senza nuova commissione dalla Maestà dell’Imperatore, e tanto meno quanto questa nuova commissione si dovea in ogni caso presentare al Senato Ser.mo, e non alla Ecc.ma Giunta che resta solo commissionata e sopra le commissioni precedenti, e perciò si doveri circumscrivere detto decreto in quella parte dove si pretende obbligare detti fratelli a dar la sigurtà di L. 2000 per le dette artiglieria e bombarde come si spera della somma integrità per aver alle quali etc.

Di VV. EE.