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legge 30 novembre 1786, i commissari di Firenze, per le trasgressioni e i delitti puniti economicamente, potevano infliggere il carcere sino a tre giorni coll’inasprimento del pane ed acqua, mentre il ministro di polizia (il presidente del Buon Governo) poteva infliggere la stessa pena sino ad un mese, quella della casa di correzione, o le staffilate, o poteva ordinare la sospensione degli atti ove gl’imputati domandassero la processura ordinaria. Laonde arbitrio da cima a tondo. Non designati i casi del procedimento economico, ma rilasciati alla prudenza del presidente o di un commissario, o d’un semplice vicario; non pubblicità di dibattimenti; processura scritta, ma negato all’imputato il diritto di prenderne cognizione, come negato il diritto al medesimo di addurre testimoni a discolpa e di essere posto in confronto con quelli dell’accusa e coll’accusatore, sia che questi fosse un privato o un uffiziale pubblico. E quasi che un siffatto potere non colpisse abbastanza in pieno petto la più sacra di tutte le libertà, quella individuale, consuetudini poliziesche lo avevano reso più odioso sino a permettergli d’eccedere la misura delle pene fissata dalla legge e a mettere sotto il dimenticatoio i freni con che Pietro Leopoldo aveva voluto circondarlo perchè non uscisse dai limiti legali. E siffatti freni erano il ricorso al governo e la sospensione degli atti, ove l’imputato avesse domandato d’essere giudicato dal magistrato ordinario.

Comunque, a fronte d’altri Stati retti con forme assolute, il procedimento economico, malgrado il rococò dell’istituzione, era tollerabile. A Napoli, ove i Borboni ritornati dall’esilio avevano confermato gli ordinamenti francesi, lo stesso potere era esercitato dalla polizia; colla differenza che colà, all’ombra di codici sapientemente architettati e non meno sapientemente coordinati, l’arbitrio si esercitava senza quella parvenza di legalità che regnava nei tribunali economici della polizia toscana, ove, se non altro, l’obbligo del procedimento scritto, portava seco quello del rispetta della forma.