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223.° Dunque la Sovrana concessione provvisoria 25 febbraio 1837, stringendo il diritto di priorità a favore della società lombardo-veneta alla sola linea continua da Venezia a Milano, che non passa per Monza, esclude implicitamente dal diritto di priorità tutte le diramazioni, e per ciò anche quella da Milano a Monza.

224.° Dopo il 25 febbraio 1837 sorse caso per cui Sua Maestà ebbe a dichiarare che la concessione provvisoria accordata alla società lombardo-veneta si restringeva alla sola linea principale continua da Venezia a Milano, e non comprendeva alcuna delle diramazioni che condur si potessero dalla linea principale a qualche città del regno od altrove, ordinando che tutto questo si comunicasse di nuovo alla società lombardo-veneta. Ecco il caso.

225.° La diramazione dalla strada principale alla città di Bergamo non era stata richiesta a Sua Maestà da nessuno. Parendomi assai utile a Bergamo ed alla società lombardo-veneta, ne impresi lo studio contemporaneamente a quello della linea principale. Quegli studii sul terreno di Bergamo avevano per iscopo di servire di base ad una domanda di concessione provvisoria per la diramazione da Treviglio a Bergamo. La città di Bergamo, agognando il passaggio della linea principale, e quindi essendo malcontenta della diramazione, per muovervi contro, pose che la società lombardo-veneta avesse intrapreso quegli studii credendo di avere, per la risoluzione Sovrana 25 febbraio 1837, un diritto di priorità non solo sulla linea principale, ma anche sulla diramazione di Bergamo; e questo posto, ricorse a Sua Maestà affinchè si degnasse di dichiarare che la concessione provvisoria della società lombardo-veneta non si estendeva al di là della linea principale; e Sua Maestà dichiarò infatti, col suo venerato rescritto 5 giugno 1838: (Allegato OO’)

«Che il privilegio esclusivo assicurato alla società della grande strada da Venezia a Milano è circoscritto esplicitamente alla sola linea della strada predetta».

Ed ecco una seconda risoluzione Sovrana che esclude, per la società lombardo-veneta, ogni diritto di priorità sulla diramazione da Milano a Monza.

226.° La Sovrana concessione provvisoria 25 febbraio 1837 venne partecipata dall’aulica Cancelleria riunita all’eccelso Governo di Venezia il 15 aprile 1837; e dall’eccelso Governo di Venezia alla Commissione fondatrice lombardo-veneta il 10 maggio 1837.

227.° Prima di quell’aulica comunicazione, e nel marzo 1837, il nob. sig. Giovanni De Putzer, della casa Holzhammer di Bolzano, chiese a Sua Maestà il privilegio per la costruzione di una strada di ferro da Milano a Monza.

228.° Appena la Sovrana concessione 25 febbraio 1837 venne partecipata alla Commissione fondatrice lombardo-veneta nel maggio 1837, la Commissione fondatrice in quello stesso mese ricorse a Sua Maestà (Allegato PP’.), reclamando la priorità sulla diramazione da Milano a Monza, e contrastando la domanda del nobile signor De Putzer.

229.° La risposta fu, che era piaciuto a Sua Maestà (Allegato QQ’.) di accordare «al nobile signor Giovanni Putzer de Reibegg provvisoriamente la permissione di eseguire tutti i rilievi e lavori preparatorii per l’esecuzione della strada di ferro da Milano a Monza, salvo ad accordargli il relativo privilegio quando entro un anno avesse presentato un progetto compiuto e corredato delle opportune notizie, sia per la spesa, sia per la rendita, ec.».

Concludendo che

«per effetto di quella Sovrana risoluzione rimaneva esclusa la domanda della società fondatrice lombardo-veneta, la quale aveva chiesto che nella Sovrana concessione per la costruzione dell’anzidetta strada ferrata da Venezia a Milano venisse inclusa la privativa anche del tronco da Milano a Monza»;

Cioè la risposta fu: