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CX IX

da lei illegalmente abbandonata, non evitò studiosamente, siccome a lei piace pensare, di far cenno del contratto 14-30 settembre 1838 con lei stipulato, sibbene perchè quella lettera erale scrìtta con animo amico, e con viste intieramente conciliatorie, nè la pratica straordinaria di deputarle due direttori, onde conferendo con lei valessero a richiamarla all’ opera, poteva da lei essere considerata se non in senso intieramente benevolo e per lei onorevole.

Per mala sorte ella ha mal accolto quelP ufficio, e viene rimeritando il sentimento di stima e buona volontà che dettava quella lettera, in modo per la Direzione altrettanto amaro che inaspettato, tanto è aspra nello stile, imperiosa ne’ concetti e nelle proposte la di lei lettera 3 corrente.

A questa la Direzione non verrà rispondendo parte a parte, perchè non ama di entrare in una discussione, la quale non potrebbe che riuscire inutile, dovendo pur troppo conoscere che ogni miglior argomento viene a frangersi contro la fermezza delle di lei opinioni.

Ove a queste ella non dasse costantemente un carattere d* immutabilità, e le piacesse esaminare con animo pacato la rispettiva posizione, vedrebbe di facile che nelP incaricarsi mediante il contratto 14-30 settembre 1838 di creare ed estendere il progetto per la strada e di averne la suprema direzione, ella promise un’opera, assumetteun servigio importantissimo, ma non ricevette per P esecuzione dell’ impresa quelP assoluto arbitrio che la Direzione non solo non intese darle, nè le diede, ma non aveva nemmeno la facoltà di darle. Ella si fece sempre e si fa illusione immaginando che quel contratto le abbia conferita una piena balia colla quale ella diverrebbe il padrone deW opera ^ e la società non meno che la sua direzione discenderebbero al grado di un semplice pagatore, che a nulla più in fatti si ridurrebbe secondo il di lei pensiero la ingerenza delV una e delV altra.

Quel contratto si è sempre rispettato dalla Direzione e vorrebbe che lo fosse da lei pure, ma nè tale ne è il senso quale è quello che ella vi scorge, nè ella era allora ignaro che lo stipulava con una società per azioni, la quale, giusta la legge, non può esistere che sulla base di statuti Sovranamente approvati, i quali voleano pure di necessità essere adempiti non meno che il contratto anzidetto, e facevano P ingegnere in capo dipendente dalla Direzione.

Niuno d’ altronde che ben mediti sul soggetto di questa disputa penosa potrà persuadersi mai, che nel commettere contrattualmente ad un perito, per quanto abile e distintoci progetto e la esecuzione di un’opera grandiosa, P individuo o società committente qualsiasi rinunci al diritto dijàìvi quelle osservazioni, d’ introdurvi quelle modificazioni che trovasse convenienti, e perchè o ve le introduca, o soltanto accenni al possibile disegno d’ introdurvele, il locatore delP opera abbia diritto a dolersene come di atto sleale, o di una violazione del contratto.

Ma non è qui che si concentra attualmente la ispezione giuridica. La strada deve incominciarsi immediatamente in una località, e per un tratto lunghissimo, pel quale non sorse in alcuno il pensiero di modificare la linea da lei tracciata. In questa parte è dunque il di lei progetto integro ed intatto che deve esiguirsL Nè ella ha diritto a ricusarvi P opera sua per quelle variazioni che ella teme siano deliberate pel tronco ulteriore. Non è quindi neppure venuto il caso d’ indagare se a cagione di quel mutamento che venisse deliberato per la linea lombarda, ella abbia diritto a riguardare come offeso il contratto ed a recedere dalP opera, nulla di che dalla Direzione le si consente. Deliberata che fosse ed approvata quella variazione, sarebbe a conoscersi di quel da lei supposto diritto. Ma