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confronto, non essendo lecito ad una delle parti contraenti di dettare all’ altra condizioni diverse da quelle che furono statuite nella legge convenzionale.
Se quelle deliberazioni fossero state definitive, ed avessero pel tratto di strada da Brescia a Milano adottato in A via assoluta un progetto diverso da quello che fu da me redato, che venne Sovranamente approvato e che unico ed intiero iodeggio eseguire, lamia lettera del 31 luglio 1840, datata da Venezia, sarebbe stata concepita in sensi più rìsoluti e positivi. Avrei non già soltanto sospeso, ma denegato assolutamente la mia suprema direzione sotto la riserva espressa, che già mi porge la legge civile di pienamente conseguire i miei corrispettivi contrattuali così e come conseguiti li avrei se non mi fosse stato dall’ arbitrio dell’ altra parte contraente impedita 1’ esecuzione del contratto.
Scorgendo però che le misure prese nell’adunanza erano soltanto provvisorie e sospensive, ho scelto pur io un eguale partito, sentendo appunto quella parità di trattamento e di condizione che aver deve una delle due parti contraenti in confronto dell’ altra.
In questa determinazione, che non doveva spiacere alla società, siccome quella che seguiva le orme da lei stessa additate, io non posso non persistere, dappoiché mi trovo troppo assistito dalla ragione del contratto e dalla disposizione della legge.
Osserverò solo che l’ offerta che potesse, in questo spazio sospensivo, la società valersi di un altro ingegnere, era certamente ultronea ad ogni riguardo, e che quindi viene da me rimossa, dappoiché cessa di esistere dal momento in cui la Direzione ha creduto di non accettarla.
Quelle riserve poi colle quali pretenderebbe la Direzione di farmi declinare dall’ osservanza dei patti fino a che sia definitivamente deliberato sul nuovo progetto stradale da Brescia a Milano, non possono condurmi a recedere, neppure sotto i loro auspicii, dal troppo evidente diritto in cui mi trovo di sospendere anche dal mio canto la suprema direzione del lavoro fino a che mi si tiene sospesa l’ integrità del lavoro medesimo.
Sono con distinta stima e rispetto.
Firmato MILANI.
Allegato GG 2.
Sezione Veneta.
N. 46.
Venezia, i3 agosto i84o.
Direzione dell I. R. privilegiata strada firdinandea lombardo-veneta.
ÀW onorevole signor Giovanili Milani ingegnere in capo.
Verona.
La Direzione rileva con molta amarezza dal suo foglio 8 corrente, che deve abbandonare ogni lusinga di vederla recedere dal partito già preso di astenersi, malgrado le disposizioni del suo contratto, da qualunque ingerenza nell’ impresa fino a tanto che non sia diffinitivamente adottato di dare esecuzione alla linea da lei ideata, anche pel tronco da Brescia a Milano per Treviglio.
La forza delle circostanze obbliga intanto la Direzione a provvedere a ciò che le conseguenze del di lei contegno riescano il men che possibile dannose all’ impresa, del che la Direzione é risponsabile non solo verso la società da cui tiene il mandato, ma verso il pubblico e le autorità. Google