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dalla liberalità dell’allora regnante Vittorio Amedeo III assegnati. Questa vendita però attesa la prolissità degli atti di pratica non venne a consumarsi che nel seguente anno. Altee governative disposizioni concorsero ad aggiungere fondo al pubblico erario. Si sono abilitati i comuni ad affranchirsi dai cànoni, livelli e decime1. Arona intraprese tosto ad affranchirsi dalla decima parrocchiale, ma la trattativa venne poscia sospesa per le sopraggiunte vicissitudini di stato, ed il parroco si mantenne in diritto di decimare. I feudi, i fidecommissi, le primogeniture, ed i diritti di caccia sono stati aboliti2. Siffatta disposizione, che ebbe per mira di eguagliare in certo qual modo, i diritti dei sudditi, incontrò in allora un universale aggradimento, e sarà mai abbastanza lodata da chi avrà motivo di parlarne nelle storie. Cadde conseguentemente colle altre prerogative anche il diritto della nomina dei giudici, che competeva come prerogativa signoriale al feudatario, e fu perciò confermato dal Re il giudice di Arona, e soppresse ed aggregò a questa giudicatura quelle di Castelletto sopra Ticino e di Invorio Maggiore.

A questi ordinamenti tenevan dietro ben presto quelli risguardanti la sorveglianza sui forestieri, sulle unioni di persone, sulla tranquillità pubblica; mezzi buonissimi, ma non sempre efficaci nei momenti torbidi. Tutto ciò congiunto al decadimento di credito dei biglietti di finanza non ostanti gli sforzi fatti per sostenerlo, lasciavano travedere delle prossime novità. Arona però colle sue adiacenze era tranquilla, ed il suo commercio, sebbene soffrisse per la difficoltà della monetazione coll’estero, ciò nullameno vedeva correre una prodigiosa quantità di moneta

  1. Regie Patenti 7 marzo 1797.
  2. Regio Editto 29 luglio 1797.