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dell’alto Novarese. Si univa a questo magistrato la qualità inoltre di vice-intendente, cui spettava di sorvegliare le amministrazioni, e gli interessi dei pubblici, riconoscerne li conti annuali, regolarne le contribuzioni, e provvedere alle petizioni loro in materia amministrativa, esclusivamente però dalle vendite dei beni comunali, che erano sottoposte alla regia sanzione. Coll’installazione di questo magistrato cessò quel pieno potere che avevano i comuni di disporre a loro talento dei proprii redditi, ed in Arona, come in tutte le altre comunità della provincia il consiglio amministrativo del pubblico venne ridotto a minor numero di soggetti, e sono stati vietati i consigli, generali.

La riunione, come si disse, dell’alto e basso Novarese al Piemonte, e le relazioni, che li rispettivi abitanti della sponda lombarda e novarese fra di loro tenevano sì per riguardo al commercio, che relativamente alle proprietà stabili, importavano delle leggi e dei provvedimenti particolari, che da un canto non angustiassero le negoziazioni, e dall’altro assicurassero senza aggravii le importazioni, ed estrazioni dei prodotti aggrarii delle miste proprietà. Per provvedere a siffatto bisogno si devenne sotto li 4 di ottobre del 1751 ad una convenzione, che comunemente si conosce sotto il titolo di trattato fra la Maestà del re di Sardegna, e la regina di Ungheria Maria Teresa, stipulata per mezzo de’loro ministri li conti Cristiani dalla parte austriaca, e Bogini dal lato del Piemonte; oggetto della quale era principalmente la prescrizione di alcune prudenti pratiche, medianti le quali il possessore di una sponda potesse portare al luogo del stio domicilio nell’altra i prodotti de’ suoi poderi posseduti nella periferìa di cinque miglia sino al lago: che sul luogo dei poderi