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nuovo regnante confermate sino a nuovo ordine, e ne diede la notizia il governatore di Novara marchese di Rivarolo con suo manifesto del 26 gennaio, che prescrisse altresì la prestazione del giuramento di fedeltà. Restava a sistemarsi quanto era riferibile all’ordine giudiziario ed alle finanze. Questi due rami che bene concordati sono l’anima di un savio governo e della felicità dei popoli, non potevano così presto rendersi uniformi alle prescrizioni del Piemonte sia per l’uso inveterato all’obbedienza delle leggi preesistenti nel ducato, sia perchè essendo Arona e l’alto Novarese, in dipendenza della separazione accennata, rimasti limitrofi al ducato stesso, richiedevano provvidenze analoghe alla nuova loro situazione. La mutazione delle leggi ed il metodo dei giudizii non ha quindi potuto effettuarsi che dopo molto tempo1. Intanto per non apportare repentini cambiamenti nelle usanze dei popoli di nuovo acquisto, stabilì il Regnante2 che il Senato di Piemonte e la Camera dei Conti vi esercitassero quella stessa giurisdizione che apparteneva dinanzi ai supremi Magistrati di Milano, col mandato al Senato ed alla Camera di uniformarsi sì nella formazione e struttura dei processi e nel modo di proferire le sentenze, che nella decisione delle cause ed in ogni altra cosa, agli usi, stili e costituzioni che si osservavano dai Magistrati di Milano. Per disposizione della qual legge Arona continuò ad osservare le costituzioni del ducato come legge universale, e gli statuti come propria legge municipale, perchè già adottati in addietro non so se per causa dell’abbandono dello statuto

  1. Cioè nel 1770, epoca della promulgazione delle regie costituzioni del Piemonte.
  2. Regie Patenti delli 21 febbraio 1744.