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98 | memorie storiche di arona |
d’ingannarmi coll’asserire che questi diritti siano stati a poco a poco introdotti in proporzione che il mercato ed il commercio andavano crescendo, e non abbiano altro titolo primordiale che quello della consuetudine resa venerabile dal tempo, e sia stata poscia approvata e legittimata dai legislatori, come avvenne della maggior parte dei diritti quasi regali e signoriali.
Di questi diritti, dei quali una buona parte venne levata colle posteriori sovrane provvidenze, tranne quello del terraggio e del peso pubblico, non sarà incongruo riferirne la natura per la relazione a quello che avremo in seguito a trattare. Il terraggio consiste in un’esazione che si fa sulla piazza sotto ai portici, e stillicidii del paese tanto nei giorni di mercato, quanto in qualunque altro; sulle merci commestibili, sui liquidi, sui volatili, sulle grassine, e sopra ogni altra cosa esposta in vendita a proporzione di quantità e di estensione di area occupata, con alcune eccezioni per gli abitanti del paese. Questo diritto sì è costantemente mantenuto in vigore malgrado delle mutazioni dei governi; ed una nuova conferma fattane nel 1834 dal Reale Senato di Torino contribuì a renderlo vieppiù attivo e di facile esercizio. Il bollo consisteva nel diritto di far riconoscere i pesi e le misure servibili a vendere generi ed altre cose in pubblico, mediante l’esperimento coi campioni della comunità contro pagamento di una tassa proporzionata alla qualità del peso e della misura. Questo diritto in virtù delle Regie Patenti 27 luglio 1826 fu tolto ai pubblici, e non restò al municipio che quello del peso pubblico, che consiste nella privativa di far eseguire per mezzo di un delegato tutte le pesature che si fanno nel paese e territorio in pubblico