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quanto trovasi in esso, e ne raccomandino la custodia all’ospedaliere, ad usum pauperum.

Se si faranno legati alle confraternite, il Podestà ne prescriverà l’adempimento immediatamente.

I padrini e madrine non potranno in occasione di battesimi dare né in cera né in denaro più di 4 soldi sotto pena di pagarne dieci di multa.

L’ultimo dei capitoli antichi, cioè degli statuti del 1357, riguarda le nozze ed è curioso il vedere con quanta premura sia prescritto il numero dei convitati alli sponsali. Eccone il testo:

Nullus audeat et presumat habere in domo sua vel in qua habitat, in qua fiant sponsalia ad prandium sive ad caenam nisi personas XII, tam ex parte sponsi quam ex parte sponsae exceptis duobus domicellis, coquis, pedisecis, et lavatoribus massaritiorum.

Alle nozze invece di 12 si permettono ventiquattro convitati oltre quei di casa. In questo numero non si comprendono extranei de Ceva vel posse nec quatuor domicelli nec coqui, pediseci et lavatores massaritiorum.

Non potrà lo sposo nelle sue nozze dar più di tre pasti: nec possit dictus sponsus facere dictas nuptias nisi per tres pastos sub pena solidi X.

Quando la sposa sarà condotta alla Chiesa pel matrimonio non potrà esser preceduta o seguita da alcun cameriere (domicellus), sotto pena di soldi X caduno.

Chi andrà a pranzo o a cena di sponsali e di benedizioni nuziali seu retornaliarum non invitato pagherà soldi 10.

Nessuno degl’invitati a nozze osi e presumi di regalare ad alcuno cose prese nella casa ove si fanno le nozze, sotto pena di soldi 10 ad eccezione del padre, della madre, figli e figlie, fratello e sorella, delle donne gravide e dei poveri di Cristo, che vengono alla porta delle nozze. Ad hostium nuptiarum, sponsaliorum benedictionis seu retornaliarum.

Seguono i capitoli addizionali, trattandosi delle adunanze