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Se qualcheduno entrerà in casa altrui ad insaputa del padrone, e per altra via che per la porta pagherà ll.25, e può anche essere ucciso dal padrone di casa impunemente.

Chi giurerà il falso coram curia pagherà soldi 60, e se non potrà pagare sarà bollato in fronte con un ferro rovente: Decoquatur in fronte cum ferro calido.

Chi presenterà in tribunale un falso istrumento pagherà ll.25 e perderà la lite. Se non potrà pagare gli sarà reciso un membro de propria persona. Chi poi presenterà coram curia un falso testimonio pagherà ll.25, e se non potrà pagare gli sarà tagliata la lingua, ascindatur ei lingua. Subirà la stessa pena il falso testimonio presentato.

Se un notaio farà un istrumento falso pagherà ll.25, o sarà privato in perpetuo del suo uffizio. Se non potrà pagare se gli tagli dal braccio la mano destra, e porterà l’istessa pena chi lo fece stendere pagando il doppio della somma in esso contenuta a colui contro il quale si stipulò.

Si pagheranno soldi 60 da chi si servirà nel commercio di false misure denominate quartaria, mina, sestario, scoppella, canna, raso, raisoira, scandalia, cantaria, etc.

Gl’incendiari saranno abbruciati vivi e pagheranno il doppio del danno cagionato.

Si puniscono con diverse pene pecuniarie i mancamenti contro il buon costume riguardo alle donne. Le più gravi son queste. Si quis aliquam sibi attinentem carnaliter cognoverit puniatur in libras CC. (1800 lire ital.) et dicta mulier in totidem quas si solvere non poterint acriter fustigentur, et in fronte decoquantur cum ferro calido.

La donna che si rende rea d’adulterio, e non può pagare l’emenda in denaro sarà bastonata fieramente (acriter) pei luoghi di Ceva sino al luogo consueto di giustizia (per loca Cevae usque ad locum iustitiae consuetum).

A questi capitoli che si possono chiamare il Codice penale di quei tempi per Ceva si può aggiungere quello che riguarda i bestemmiatori concepito in questi termini: