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suoi beni passeranno sotto il dominio dei Marchesi di Ceva, e sarà esiliato per sempre da tutte le terre da essi dipendenti. Se poi cadrà in potere di detti Marchesi sarà condannato a morte (capite puniatur ita quod moriatur). Se alcuno ucciderà un bandito, e per propria difesa, e per altri motivi non incorrerà in alcuna pena.

Riguardo agli aggressori sulle pubbliche strade, (in stratis pubblicis) sia che derubino i passeggieri, o tentino di derubarli afferrandoli nella persona saranno sospesi alle forche (ita quod moriantur) se però la somma rubata oltrepasserà le lire 10 (dummodo robariam sit ultra decem libras, et teneatur emendare rubariam in duplo) queste lire erano lire astesi che valevano nove volte le lire italiane. Per somme minori dello scudo ll. 10 si stabiliscono pene pecuniarie, e non potendosi queste pagare dal reo, vien condannato al taglio d’una mano o d’un piede della propria persona, (et si solvere vel emendare non poterit perdat unum membrum de persona sua propria, scilicet pedem vel manum).

Sarà punito con pena pecuniaria chi correrà armato in occasione di qualche rissa che venga mossa in Ceva dalla torre dei molini, dalla fontana grossa, dalla fontana boley, e dal punto in cui terminano le case dei Bagnaschini verso Solaia in qua.

Chi percuoterà un suo simile (a spalla superius in capite suo, in facie, vel cum acceperit ad capillos vel ad gulam solvat bandum pro quolibet vice solid. LX, sive fuderit sanguinem sive non): se percuote inferiormente alla spalla paghi 20 soldi, e se non può pagare perdat membrum unum in arbitrio dominorum Marchionum. Queste pene riguardano le persone che sono maggiori dei 15 anni.

Vien quindi vietato di portare balotam ferri, vel alterius metalli, lo sguainare il coltello con animo irato contro alcuno, e di far maleficii. Si proibisce alle persone maggiori d’anni dodici di giuocare od assistere, ad battaglioram sotto pena di soldi due, o ad pagliorios sotto pena di soldi cinque.