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loro onore e su quanto hanno di più sacro, questi trattati per la sicurezza della vita e delle proprietà di ciascun individuo componente la guarnigione.

8° Sarà comune coll’articolo sovra espresso per quanto le nostre forze lo permettono.

9° La guarnigione domanda per ostaggi, il conte Appiani di Levice, capitano nel reggimento d’Asti, il signor Romano de’Romani di Castellino, o l’uno o l’altro dei fratelli Galliani, ed accettano l’offerta del signor Marchese Del Carretto di venire sino a Mondovì nella vettura del comandante del forte.

9° Si accordano i tre ostaggi, ma anderanno a suo agio sino sotto il cannone di Cuneo.

Quanto al signor Marchese si lascierà a suo piacere di andare o no.

10. I suddetti ostaggi dovranno costituirsi nel forte al momento della partenza e faranno le loro marcie nel centro della colonna.

10. I suddetti ostaggi marcieranno in loro compagnia.

11. La guarnigione potrà trasportare dal forte dei viveri per due giorni di quelli che si trovano nel forte ed il signor Comandante della scorta si obbligherà a darle un rinfresco a Mondovì dove anderà a dormire.

11. Non si accorda.

12. Gli ufficiali ed impiegati trasporteranno le loro spade e sciabole.

12. Si accorda.

13. I cittadini Muzio e Balbis, rifugiati nel forte avranno li stessi vantaggi della guarnigione, e potranno ritirarsi dove loro meglio piace.

13. Accordato.

14. I signori comandanti la forza armata s’impiegheranno affinchè gli effetti appartenenti alla guarnigione, e quelli che si sono lasciati nella città le siano restituiti.

14. Accordato, ma senza risponsabilità.