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V. l’art. 37 del R. Editto 24 dicembre 1836.
Avuto il parere del Consiglio di Stato.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
L’Amministrazione dell’ospizio di Carità di Ceva, fondato dall’Amedeo Francesco Derossi, sarà riassunto dalla Congregazione di Carità locale.
La detta Congregazione dovrà compilare nel termine di tre mesi un regolamento in armonia colle tavole di fondazione, e colle leggi vigenti sugli stabilimenti di beneficenza.
Lo stesso Ministro è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Torino addì 1° maggio 1854.
Firmato. - Vittorio Emmanuele — U. Rattazzi.
Affinchè non venisse interpretata sinistramente questa regia disposizione emanò un dispaccio ministeriale in data 5 giugno 1854, il di cui primo articolo è così concepito:
«Nel promuovere da S. M. il decreto con cui l’amministrazione dell’Ospizio di Ceva veniva affidata alla Congregazione locale di Carità, il ministro non ebbe punto di mira di recare offesa e sfregio qualsiasi alla delicatezza e decoro della cessata amministrazione, non intese di censurare i cessanti amministratori, circa l’operato dei quali non pervenne veruna attendibile lagnanza, ma fu solo suo proposito di richiamare l’amministrazione alla forma voluta dalle leggi, e dagli stessi fondatori.»
Dopo varie ragioni addotte in difesa dell’emanato decreto questa lettera termina così:
«Piaccia al signor Intendente generale porgere in questo senso il ben dovuto appagamento ai cessanti amministra-