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V. l’art. 37 del R. Editto 24 dicembre 1836.

Avuto il parere del Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1°

L’Amministrazione dell’ospizio di Carità di Ceva, fondato dall’Amedeo Francesco Derossi, sarà riassunto dalla Congregazione di Carità locale.

Art. 2°

La detta Congregazione dovrà compilare nel termine di tre mesi un regolamento in armonia colle tavole di fondazione, e colle leggi vigenti sugli stabilimenti di beneficenza.

Lo stesso Ministro è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Torino addì 1° maggio 1854.

Firmato. - Vittorio Emmanuele — U. Rattazzi.


Affinchè non venisse interpretata sinistramente questa regia disposizione emanò un dispaccio ministeriale in data 5 giugno 1854, il di cui primo articolo è così concepito:

«Nel promuovere da S. M. il decreto con cui l’amministrazione dell’Ospizio di Ceva veniva affidata alla Congregazione locale di Carità, il ministro non ebbe punto di mira di recare offesa e sfregio qualsiasi alla delicatezza e decoro della cessata amministrazione, non intese di censurare i cessanti amministratori, circa l’operato dei quali non pervenne veruna attendibile lagnanza, ma fu solo suo proposito di richiamare l’amministrazione alla forma voluta dalle leggi, e dagli stessi fondatori.»

Dopo varie ragioni addotte in difesa dell’emanato decreto questa lettera termina così:

«Piaccia al signor Intendente generale porgere in questo senso il ben dovuto appagamento ai cessanti amministra-