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sono altrettanti coadiutori dell’Arciprete, prevede la ricorrente che verranno a mancare alla popolazione i mezzi della necessaria assistenza riguardo alla religione.

Di tre conventi che esistevano nella detta città, due d’essi specialmente, cioè li minori conventuali, ed i cappuccini somministravano predicatori e confessori a benefizio non solo della detta popolazione, ma anche delle terre circonvicine, ivi occorrenti specialmente pel sacramento della penitenza.

Ora essendo stati soppressi li suddetti conventi, e venendo sempre più a diminuirsi (stante massime l’affrancamento dei benefizi ecclesiastici) il numero dei sacerdoti anche nelle dette terre, diverse delle quali sono ridotte a non aver altro sacerdote che il solo parroco, ed alcune un maestro di scuola, verrà sempre più ad accrescersi il bisogno dei sacerdoti, non solo per la popolazione della detta città, ma anche delle popolazioni circostanti.

Non è perciò il solo decoro di cui verrebbe ad essere priva la detta città capo dell’antico marchesato di Ceva, e nel secolo decimosesto capo di ragguardevoli provincie, ma specialmente lo stato compassionevole in cui ragionevolmente teme di ridursi per rapporto alla religione, che spinge la ricorrente a prostrarsi, come si prostra al R. Trono della M. V. animata dal singolare zelo che Ella, ad esempio dei suoi augusti Predecessori, nodrisce per la santa religione, il più vero bene dei suoi amati sudditi, ed umilmente la supplica a volersi degnare per tratto di Sua Sovrana grazia e R. Munificenza, preso in benigna considerazione l’esposto, di ordinare a beneficio della detta città, e delle circonvicine terre la sussistenza della predetta Collegiata.

Che della grazia ecc.

Nè il presente raccorso, nè le replicate instanze del superiore ecclesiastico e degli stessi canonici sortirono il loro effetto se non li 7 settembre 1822, giorno in cui S. M. Carlo Felice emanò il R. decreto con cui si autorizzava la rierezione della Collegiata, essendo Vicario capitolare della