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minò dello stesso piede sotto tutti i Re, tra i quali altri governarono più dispoticamente, ed altri meno, e lasciarono alle diete or maggiore or minore autorità secondo lo circostanze o la situazione, in cui trovavansi 1.

Noi abbiamo ancora un codice delle leggi longobardiche, tra le quali se alcune sono per avventura sagge e giuste, alcune sono pure del tutto assurde, ingiuste, e barbare. I delitti erano pressochè tutti puniti con solo pene pecuniarie in vantaggio principalmente della parte offesa. Quegli poi, che incolpato veniva d’alcun delitto, s’egli il negava, doveva dimostrare la sua innocenza colla prova dell’acqua bollente o del fuoco, e se in quest’esperimento non rimaneva illeso, egli condannato era come reo. Le contese civili o le liti venivano decise per via di duello tra i litiganti, o per via di campioni scelti da essi a combattere in loro nome, e quegli, che nel combattimento rimaneva vincitore, otteneva in favor suo la sentenza, giusta o non giusta che fosse la sua causa. Essi credevano, che Iddio manifestasse con questo mezzo, da qual parte stesse la verità o la ragione, tuttochè più esempj si vedessero della fallacia ed assurdità di questo mezzo; poichè molti di quelli, che pel giudizio della pugna furono assolti, si conobbe dappoi, che meritavano d’esser condannati, e che molti pur

  1. Denina Rivoluzioni d’Italia lib. VII. cap. 6.