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in cui un principe o un popolo è obbligato alterius majestatem comiter colere; ma tutti si accordano nell’insegnare, che il principe o popolo confederato sebbene inferiore nella lega, ed obbligato a rispettare la maestà dell’altro, rimane tuttavia pienamente sovrano e libero in tutto ciò che nella lega medesima non è compreso. I Principi Vescovi di Trento colle confederazioni contratte coi Serenissimi Conti del Tirolo avevano bensì scemata e diminuita una parte delle prerogative della loro sovranità in quanto ai diritti maestatici esterni, cioè in quanto al diritto della guerra e della pace, ma in quanto ai diritti maestatici interni, e per rapporto ai proprj sudditi, come altresì in quanto agli esterni medesimi, in tutto ciò che nella confederazione suddetta non comprendevasi, ritenevano illesa ed in tutta la sua integrità la suprema podestà appartenente ad un principe e Stato immediato dell’Impero, che non rimaneva sminuita se non negli articoli e punti espressamente nominati. Tal è la dottrina di Grozio, di Puffendorfio, e di tutti gli scrittori di diritto pubblico, i quali concordemente insegnano, che sebbene un principe o un popolo siasi posto sotto il patrocinio e protezione d’un altro, ed abbia a questo accordate sopra di se alcune prerogative o diritti, con tutto ciò il principe cliente quoad reliqua, quæae nominatim concessa non sunt, summam retinet potestatem, ed in particolare riguardo