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gnor Vescovo, e questo debba eleggerne uno d’essi, riportandone la Patente dalla Curia; e che negli atti di cura d’anime debba essere subordinato ai diritti competenti al Prevosto di Castelleone; e quindi nell’amministrazione de’ Sacramenti, ed altre ragioni di Stola, ritenersi dipendente dal medesimo“; fin qui la citata Convenzione; per cui, colla Patente 9 Giugno 1781, rilasciata dalla Curia di Cremona al Reverendo Don Agostino Noci primo Prefetto del Santuario dopo la soppressione degli Agostiniani, ed eletto da Monsignor Freganeschi a norma della Convenzione medesima, fu egli abilitato da Monsignor Vescovo: „Etiam in ipsamet Ecclesia se exercendi in officio curae animarum juxta morem ab iisdem R. R. Fratribus ante dicti eorum Conventus suppressionem servatum; sub lege tamen, quod in exercitio curae animarum idem Cappellanus subjectus sit juribus competentibus Praeposito per tempora dicti Oppidi Castrileonis, proindeque in administratione Sacramento-